COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CESARESE di Cesarò – (avverso ammenda e squalifiche calciatori Calà Impirotta Dario, Mazzurco Luca Fabio, Mazzurco Ivan, Caputo Salvatore e Russo Salvatore Domenico fino al 26.02.2009 ed esito gara – GARA CESARESE/UCRIESE del 15.02.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. Barcellona P.G.) – Proc. N. 51/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 10/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CESARESE di Cesarò – (avverso ammenda e squalifiche calciatori Calà Impirotta Dario, Mazzurco Luca Fabio, Mazzurco Ivan, Caputo Salvatore e Russo Salvatore Domenico fino al 26.02.2009 ed esito gara – GARA CESARESE/UCRIESE del 15.02.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. Barcellona P.G.) – Proc. N. 51/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale si chiede il riesame degli atti e l’audizione personale sia del Legale Rappresentante della Società che dell’arbitro, la stessa Società chiede di voler sancire la non responsabilità oggettiva della Società e quindi annullare la multa; conseguentemente annullare le squalifiche dei calciatori Calà e Mazzurco Ivan poiché non avrebbero partecipato alla rissa; ridurre le squalifiche a tutti gli altri tesserati e di voler decidere sull’esito della gara, sulle risultanze di tutti gli atti di gara. Le stesse Società, nelle proprie difese, afferma che secondo la propri tesi difensiva, non sarebbero accaduti i fatti evidenziati nel comunicato ufficiale redatto dal Giudice Sportivo di primo grado. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, convocato il legale rappresentante della Società per l’udienza dibattimentale del 9.03.2004, fa presente che dal regolamento non è consentito l’audizione personale dell’arbitro; sentito lo stesso alla predetta udienza, il quale ribadiva quanto già segnalato nelle proprie difese la Decidente fa presente che i fatti sono puntualmente descritti nel referto di gara e si sottolinea anche il comportamento del dirigente accompagnatore il quale ha dichiarato di censurare il comportamento dei propri tesserati anche al direttore di gara. Per tale condotta la punizione sportiva della perdita della gara non può essere esaminata e va confermata anche nella comunicazione dell’ammenda della Società appellante; le condotte tenute dai calciatori (evidenziate in maniera precisa dal direttore di gara e che non si prestano ad alcuna censura) sono oltremodo antisportive e di evidente violenza, ma possono essere contenute come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello proposto determina la squalifica ai calciatori Calà Impirotta Dario, Mazzurco Ivan, Caputo Salvatore, Mazzurco Luca Fabio e Russo Salvatore Domenico (A.S. Cesarese) fino al 26.02.2007; senza addebito di tassa non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it