COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 24/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ETNA di Nicolosi – (avverso punizione perdita gara per 0 – 3 ed ammenda di Euro 52 e penalizzazione punti 1 in classifica prima rinuncia – GARA POL. ETNA/NESIMA 2000 del 29.02.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA – C.U. n. 26 del 3.03.2004 C.P. Catania) – Proc. n. 53/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 24/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. ETNA di Nicolosi – (avverso punizione perdita gara per 0 – 3 ed ammenda di Euro 52 e penalizzazione punti 1 in classifica prima rinuncia – GARA POL. ETNA/NESIMA 2000 del 29.02.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA – C.U. n. 26 del 3.03.2004 C.P. Catania) – Proc. n. 53/B Con appello ritualmente proposto la Pol. Etna Nicolosi ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in oggetto e la ripetizione della gara in argomento, evidenziando il proprio interessamento affinchè la gara potesse avere regolare svolgimento. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed espediti gli opportuni accertamenti anche presso il Comitato Provinciale di Catania della F.I.G.C., osserva che non può condividersi la decisione del Giudice Sportivo atteso che la gara di che trattasi non è stata disputata per concomitanza con altra gara di diversa disciplina sportiva (nella fattispecie rugby). Tanto basta, per questa Decidente per ritenere la oggettiva impossibilità a disputare la gara in calendario, e quindi predisporre la ripetizione della gara medesima; P.Q.M. DELIBERA: in accoglimento dell’appello come sopra proposto; di revocare la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 26 del 3.03.2004, oggi impugnata; di disporre la ripetizione della gara Pol. Etna Nicolosi/Nesima 2000 programmata il 29.02.2004, nel giorno, ora e luogo che saranno stabiliti dal Comitato Provinciale di Catania. Si comunichi il presente provvedimento alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it