COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 24/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASCR PIPPO GAGLIO di Librizzi – (avverso squalifiche fino al 12.03.2009 al calciatore Pizzino Rinaldo al Dirigente Di Blasi Carmelo e Marrone Francesco; fino al 30.05.2004 al tesserato Borri Alessandro, fino al 12.04.2004 al tesserato Pandolfino Giuseppe, alla squalifica per tre gare al campo di giuoco; all’ammenda di Euro 300 – GARA PIPPO GAGLIO/BROLIUM del 7.03.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. BARCELLONA P.G. –C.U. n. 29 DEL 10.03.2004 C.P. Barcellona P.G.) – Proc. n. 64/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 24/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASCR PIPPO GAGLIO di Librizzi – (avverso squalifiche fino al 12.03.2009 al calciatore Pizzino Rinaldo al Dirigente Di Blasi Carmelo e Marrone Francesco; fino al 30.05.2004 al tesserato Borri Alessandro, fino al 12.04.2004 al tesserato Pandolfino Giuseppe, alla squalifica per tre gare al campo di giuoco; all’ammenda di Euro 300 – GARA PIPPO GAGLIO/BROLIUM del 7.03.2004 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. BARCELLONA P.G. –C.U. n. 29 DEL 10.03.2004 C.P. Barcellona P.G.) – Proc. n. 64/B Propone rituale appello la Società ASCR Pippo Gaglio avverso i provvedimenti disciplinari adottati in primo grado dal G.S.. Sostiene l’appellante che “durante la gara c’è stata qualche momento di tensione, ma non come riportato dal direttore di gara” e chiede sia un’adeguata riduzione della squalifiche inflitte ai propri tesserati nonchè la riduzione della squalifica del campo di giuoco e la revoca dell’ammenda; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara ed i motivi d’appello, osserva: la redazione del rapporto di gara appare chiara, inequivocabile, circostanziata e non offre il fianco a dubbio alcuno. Dalla sua lettura emerge uno sconcertante quadro i cui protagonisti sono alcuni tesserati di una Società alcuni dei quali dirigenti, e come tali di esempio di giovani e agli spettatori, che sfogano la loro rabbia, per avere perso la gara, con inaudita violenza nei confronti dell’arbitro. Tali condotte poste in essere, dopo pregresse minacce perpetrate dagli stessi, durante l’intervallo, ripropongono il grave problema della violenza sui campi di giuoco che rappresentano la spina nel fianco di questo bellissimo sport. Disattese le argomentazioni sostenute a difesa di parte della Società ricorrente perchè privi di qualsivoglia riscontro obiettivo; P.T.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società ASCR Pippo Gaglio; per l’effetto di addebitare alla stessa la tassa reclamo di Euro 104.
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