COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (avverso posizione irregolare calciatori vari – GARA S.AGATA LI BATTIATI/LIMINA DEL 29.02.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 325/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare RICORSI S.S. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (avverso posizione irregolare calciatori vari – GARA S.AGATA LI BATTIATI/LIMINA DEL 29.02.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 325/A Con reclamo ritualmente proposto l’S.S. S.Agata Li Battiati lamenta la posizione irregolare di alcuni calciatori impiegati dalla S.S. Limina nella gara in oggetto, per asserito difetto di tesseramento, e quella del calciatore iscritto al n. 3 della distinta col nome di Orlando Fabio, ipotizzando una sostituzione di persona. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e la memoria inviata alla S.S. Limina, ha ritenuto opportuno acquisire un supplemento istruttorio, ascoltando il Direttore di gara e convocando, per l’udienza del 23.03.2004, sia il Dirigente della S.S. Limina che il calciatore Orlando Fabio, munito di documento di riconoscimento. E’ il caso di sottolineare che nell’atto di convocazione inviato alla S.S. Limina, quest’ultima è stata avvisata che “la mancata presentazione comporterà provvedimenti a carico”, essendo tale comportamento uno di quelli che concorrono a formare il libero convincimento da parte del Decidente. Ciò premesso, ritiene questa Commissione che il reclamo proposto vada parzialmente accolto nei limiti e per quanto appreso si dirà: In data 26.03.2004 è stato acquisito un supplemento di rapporto arbitrale che, in ordine alla vicenda della ipotizzata sostituzione di persona, pone seri e fondati dubbi sulla identità reale di colui che, quel giorno, spendeva il nome di Fabio Orlando. Ciò in quanto il Direttore di gara ha ricostruito gli accertamenti svolti nella immediatezza dei fatti: egli ha convocato il calciatore n. 3 della S.S. Limina, sedicente Orlando Fabio, e gli ha posto alcune domande circa: dati anagrafici dello stesso. All’esito di tali accertamenti, è emerso che il soggetto interrogato è stato solo in grado di riferire il proprio nome, cognome e la data di nascita, mentre non ricordava il luogo di nascita e quello di residenza. Tale vuoto di memoria pone seri e fondati sospetti che il soggetto interrogato era persona diversa da quello identificato con documento di riconoscimento a nome di Orlando Fabio; Sospetto per altro ulteriormente confermato (ove necessario) dalla mancata presentazione dei soggetti convocati innanzi a questa Commissione. --°°-- In ordine invece alla asserita posizione irregolare dei calciatori e tesserati Sigg.ri Saglimbene Antonio, Raneri Giuseppe, Pino Salvatore, Di Natali Giuseppe, Costa Kelvin Adonay e Bartolotta Francesco Marco, per difetto di tesseramento, questa Decidente ritiene di non poter accogliere il reclamo proposto in quanto, da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti, tutti i sopra nominati sono risultati regolarmente in forza alla S.S. Limina. P.T.M. DELIBERA In parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto, infligge alla S.S. Limina la punizione sportiva della perdita della gara S.S. S.Agata Li Battiati/Limina del 29.02.2004 per 3 – 0; di inibire il Dirigente Accompagnatore Sig. Saglimbeni Filippo (tesserato S.S. LIMINA) a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 30.06.2004. Senza addebito di tassa reclamo.
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