COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/03/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.P. JATO di San Giuseppe Jato – (per posizione irregolare calciatori – GARA JATO/FAIR PLAY del 21.03.2004 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE) – Proc. n. 349/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 46 del 31/03/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.C.P. JATO di San Giuseppe Jato – (per posizione irregolare calciatori – GARA JATO/FAIR PLAY del 21.03.2004 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE) – Proc. n. 349/A La Società reclamante segnala la presunta posizione irregolare delle calciatrici Segretario Tiziana nata il 26.11.1991 e Settecasi Gabriella nata il 21.08.1991 schierate dalla Società Fair Play nella gara prima indicata, chiedendone l’accoglimento del ricorso. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, osserva: va precisato, preliminarmente, che il ricorso della Società Jato va respinto in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 7 comma 5 punto a) oggi art. 12; Infatti, l’art. 34 N.O.I.F. prevede che i calciatori “giovani” che abbiano compiuto anagraficamente il 15’ anno di età e i calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14’ anno di età, possono, tuttavia, partecipare anche ad attività agonistica organizzata dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale competente per territorio; Alla luce di quanto sopra l’attenzione di questa Decidente si sposta sul dato essenziale che ha dato origine al gravame, cioè la data di nascita delle calciatrici “incriminate”. Considerato che le stesse sono nate nel 1991 e quindi non hanno compiuto il 14’ anno di età, va applicato il disposto di cui all’art. 12 n. 6 che testualmente recita “Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., ma le sanzioni .. omissis..”: a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto, in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 12 punto 6 del C.G.S.; di infliggere alla Società Fair Play l’ammenda di Euro 250; di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Sig. Segretario Calogero la sanzione dell’inibizione fino all’ 11.04.2004; di infliggere alle calciatrici Segretario Tiziana nata il 26.11.1991 e Settecasi Gabriella nata il 21.08.1991 (Fair Play) la squalifica a tutto l’11.04.2004.; con addebito di tassa non inviata pari ad Euro 104.
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