COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/04/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO RANGERS di Palermo – (avverso reiezione reclamo risultato GARA CLUB ITALIA/RANGERS del 13.03.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 335/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/04/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare CALCIO RANGERS di Palermo – (avverso reiezione reclamo risultato GARA CLUB ITALIA/RANGERS del 13.03.2004 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”) – Proc. n. 335/A L’appellante contesta la decisione del Giudice Sportivo che ha rigettato il reclamo proposto in prime cure, per sostituzione irregolare con il calciatore n. 19 non iscritto in distinta. Sostiene l’appellante che il predetto calciatore n. 19 non risulta identificato preventivamente e quindi non avrebbe potuto partecipare alla gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) il direttore di gara ha chiarito nel supplemento di referto richiestogli dal Giudice Sportivo che a subentrare al n. 9 della Società Club Italia, al 46’ del 2’ tempo, è stato il calciatore n. 18 e non già il n. 19; 2) L’indicazione del n. 19 piuttosto che del n. 18 è affetto di un errore di trascrizione peraltro limitato a due sole delle 4 copie stilate a fine gara con carta carbone, in doppio originale; 3) Ha aggiunto l’arbitro che il calciatore subentrato con il n. 18, Intrivici Giuseppe, era stato regolarmente identificato; 4) Quanto sopra esclude che possa trattarsi di sostituzione irregolare, con la conseguenza che valido resta, ad ogni effetto, il risultato conseguito in campo; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 104).
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