COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/04/2004 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BARRESE di Barrafranca – (avverso perdita gara e ammenda Euro 258 e un punto di penalizzazione – GARA SANTA SOFIA LICATA/BARRESE del 29.02.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 43 del 10.03.2004) – Proc. n. 340/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 47 del 07/04/2004 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. BARRESE di Barrafranca – (avverso perdita gara e ammenda Euro 258 e un punto di penalizzazione – GARA SANTA SOFIA LICATA/BARRESE del 29.02.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 43 del 10.03.2004) – Proc. n. 340/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale viene puntigliosamente descritto quanto avvenuto il giorno 29.02.2004 quando la comitiva dell’A.S. Barrese giungeva con un pulmann a Campobello di Licata e chiede l’audizione del Presidente dell’A.S. Barrese, nonchè l’audizione dei dirigenti e tesserati della medesima Società presenti a Campobello di Licata; Chiede infine, la revisione del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il rapporto del Commissario di Campo, esaminate le difese svolte dalla Società appellante, ritualmente convocata all’udienza dibattimentale del 30.03.2004, alla quale era presente il Presidente della stessa A.S. Barrese Sig. Giuseppe Messina, il quale ha ribadito quanto già ampiamente esposto nelle difese; Questa Decidente preliminarmente fa presente che, secondo le norme federali, non può essere accolta la richiesta di audizione dei dirigenti e tesserati della Società A.S. Barrese presenti alla gara in oggetto a Campobello di Licata perchè inammissibile. Ritenuto altresì, che le norme invocate nelle difese dalla Società appellante (art. 61, 62 e 64 delle N.O.I.F.) non possono trovare accoglimento in quanto (anche dalle stesse difese formulate nel ricorso si legge “il Dirigente Sig. Cusenza decideva di allontanarsi dallo stadio e di recarsi presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere una circostanziata denuncia sui fatti accaduti........” e che quindi la Società A.S. Barrese non ha ottemperato (e ciò confortato dal referto di gara) a quanto stabilito nell’art. 61 1’ comma delle N.O.I.F.; Conseguentemente l’arbitro della gara nel proprio rapporto segnala che la partita non ha avuto inizio per la mancata presentazione dell’A.S. Barrese e quindi la norma invocata dall’A.S. Barrese, nelle proprie difese, e cioè l’applicazione dell’art. 64 comma 3 delle N.O.I.F. non può essere applicata, in quanto non risulta dagli atti di gara in maniera tangibile con i documenti previsti dall’art. 61 N.O.I.F. che l’ A.S. Barrese era presente a Campobello di Licata per svolgere regolarmente la partita. In questa sede nessun pregio può essere dato alle difese svolte dall’appellante, in quanto, ci si permette ripetere, questa Decidente si attiene agli atti e/o documenti relativi alla gara (referto di gara, rapporto del Commissario di Campo) e non da altri che non possono trovare ingresso per l’esame dei fatti accaduti e non influenti per il regolare svolgimento della partita. Secondo l’art. 64 delle N.O.I.F. rientra soltanto nei poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione ed alla interruzione della gara, ma non sicuramente all’arbitrio dei dirigenti della Società A.S.Barrese; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non inviata pari ad Euro 104.
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