COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 120/04-Gc. Reclamo Presentato Dall’u.S. Barbarasco Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Bugliani Mirko Fino Al 30.11.2004. (C.U. N° 25 Del 30.12.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 120/04-Gc. Reclamo Presentato Dall’u.S. Barbarasco Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Bugliani Mirko Fino Al 30.11.2004. (C.U. N° 25 Del 30.12.2003) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il calciatore Bugliani Mirko poiché espulso per doppia ammonizione, alla notifica afferrava con forza un braccio al D.G. per abbassarglielo e quindi lo spingeva facendolo indietreggiare di alcuni passi. All’invito ad abbandonare il campo, offendeva l’arbitro e, afferratolo per la maglia, gliela torceva per avvicinarlo a sé. Il D.G. riusciva a liberarsi solo dietro l’intervento dei calciatori che fra l’altro, riuscivano ad allontanare il proprio compagno. Nonostante tale proficua attività, il Bugliani persisteva nel proprio contegno ingiurioso. Sanzione aggravata in quanto capitano. I fatti accadevano nel corso dell’incontro Sporting Club 2001 / Barbarasco del 21.12.2003. Avverso il citato provvedimento propone reclamo l’U.S. Barbarasco, richiedendo una mitigazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Sostiene la reclamante che i fatti descritti sono sostanzialmente avvenuti, ma che la chiave di lettura degli eventi debba essere diversa; nessun intento aggressivo era proprio del Bugliani, il quale invece era solo intenzionato – sia pur con foga eccessiva – a richiamare l’attenzione dell’arbitro, in un estremo tentativo di farlo recedere dalle decisioni prese. L’arbitro, al quale ai fini istruttori è stato richiesto un supplemento di rapporto, ha confermato l’episodio, specificando anche nel dettaglio la dinamica dei fatti, ed evidenziando che il suo indietreggiare in occasione della spinta non era certo dovuto ad un mero riflesso condizionato. Il reclamo non merita accoglimento. Ancorché possa in ipotesi essere condivisa la tesi della società laddove asserisce che non vi era intenzione di far male all’arbitro, senz’altro il gesto (o meglio i ripetuti gesti e le frasi) non possono certo essere ricondotti ad una mera volontà di richiamare l’attenzione del direttore di gara. Come accennato, numerosi e ripetuti sono stati i vari comportamenti rivolti al D.G. da parte del calciatore: le frasi, l’afferrare il braccio, la spinta, l’afferrargli la maglia (si noti come la società non si soffermi su questo gesto, che al Collegio appare senz’altro grave) non possono essere ritenuti solo dei modi poco “consoni” per richiamare l’attenzione. Parimenti, non può non essere evidenziata la veste di capitano del Bugliani, il quale al momento dell'espulsione avrebbe dovuto abbandonare subito il campo, senza costringere i compagni a dover intervenire. L’entità della sanzione così come determinata dal Primo Giudice tiene conto di tutti questi episodi nel loro susseguirsi e nella loro gravità, in linea con gli orientamenti già emersi in situazioni similari. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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