COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 104/04-cr. Reclamo della U.S Montecastello avverso esito gara Chianni – Montecastello del 14.12.2003 valida per il campionato di Prima categoria ( risultato 1 – 1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 104/04-cr. Reclamo della U.S Montecastello avverso esito gara Chianni – Montecastello del 14.12.2003 valida per il campionato di Prima categoria ( risultato 1 – 1 ) La U.S Montecastello , chiede a questa Commissione con reclamo formalmente corretto , l’assegnazione della vittoria nella gara in oggetto indicata , secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 5 C.g.S , asserendo che alla gara abbia partecipato il calciatore MURA Silvano , malgrado non tesserato per la societa’ Chianni. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto Accertata preliminarmente la partecipazione alla gara del calciatore Mura , schierato dalla soc. Chianni a partire dal 36° del secondo tempo , in sostituzione del calciatore Lencini , rimane da stabilire se il Mura fosse regolarmente tesserato per la soc. Chianni. Con atto del 23.01.2004 , l’ufficio tesseramenti del C.R.Toscana , ha comunicato al collegio , come il calciatore sia tesserato per la soc. Chianni a partire dal 20.12.2003 . Pertanto la sua partecipazione alla gara del 14.12.2003 era irregolare e quindi il risultato della stessa deve essere determinato d’ufficio . P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Chianni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 . Inoltre infligge al calciatore Mura Silvano UNA giornata di squalifica. Al sig.Colombini Benito quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 28 febbraio 2004 ed alla societa’ l’ammenda pari a 104,00 Euro. Ordina la restituzione della tassa versata.
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