COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 107/04-pv.Oggetto: Reclamo della S.S. Atletica Castello avverso alla squalifica fino al 18/03/2004 del calciatore Pandolfi Alessandro (C.U. n. 24 del 18/12/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 107/04-pv.Oggetto: Reclamo della S.S. Atletica Castello avverso alla squalifica fino al 18/03/2004 del calciatore Pandolfi Alessandro (C.U. n. 24 del 18/12/2003) Il G.S. motivava l’applicazione della sanzione di cui in epigrafe con riferimento al comportamento tenuto dal giocatore Pandolfi nel corso dell’incontro disputatosi, in data 13/12/2003, tra la società ricorrente e il Quarrata Olimpia: “Espulso per avere offeso il D.G., mentre questi era di spalle, gli tirava la divisa facendolo indietreggiare di circa due metri senza peraltro procurargli conseguenze”. Avverso tale decisione la Società Atletica Castello proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio giocatore sostenendo la sussistenza dei fatti ma eccependo che il minimo contatto avvenuto tra il portiere ed il D.G. fosse esclusivamente dovuto al tentativo di richiamare l’attenzione dello stesso su un precedente episodio di gioco senza che nel gesto incriminato vi fosse alcuna volontà lesiva; ravvisando nel fatto l’inesistenza di un qualsiasi dolo da parte del calciatore, l’impugnante insisteva per l’accoglimento delle richieste formulate nel reclamo nella convinzione dell’eccessività della sanzione irrogata. Il reclamo non merita accoglimento. Il D.G., chiamato a chiarimenti, confermava puntualmente quanto descritto nel referto ed esplicitava ulteriormente lo stato di evidente agitazione del Pandolfi che, associato alle espressioni verbali profferite, deve essere valutato concordemente ad una circostanza oggettiva presente nel rapporto di gara e cioè i 4 minuti di recupero che furono accordati per il semplice motivo che il portiere espulso si rifiutò persino di consegnare la propria maglia – per regolamento diversa da quella dei compagni di squadra - al giocatore che avrebbe dovuto sostituirlo. La plateale contestazione posta in essere dal portiere si pone decisamente al di fuori dell’ipotesi del mero gesto necessario a richiamare l’attenzione del D.G. – il quale arretrava di circa due metri - con ciò ulteriormente smentendo, laddove necessario, l’interpretazione fornita dalla reclamante. La sanzione risulta infine assolutamente conforme alla giurisprudenza sportiva consolidata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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