COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 076/04-rg.Reclamo della U.S. MARINA avverso la squalifica del calciatore Matteo Ancarani fino al 27-10-04. C.U n.21 del 27-11-03.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 29 del 29/1/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 076/04-rg.Reclamo della U.S. MARINA avverso la squalifica del calciatore Matteo Ancarani fino al 27-10-04. C.U n.21 del 27-11-03. In segno di protesta calciava il pallone contro il D.G., colpendolo alla fronte senza procurargli alcuna conseguenza. Per tale comportamento il giocatore Matteo Ancarani veniva squalificato fino al 27-11-04. Con rituale reclamo la società si oppone alla decisione del G.S.,sostenendo che solo casualmente il pallone calciato dal proprio tesserato colpiva il D.G. Sempre secondo la reclamante non c’è stata intenzionalità da parte del calciatore in quanto il gesto è stato conseguente al disappunto provato per essere stato fermato in una fase di gioco favorevole alla propria squadra. Inoltre la società sottolinea come il proprio tesserato, al termine della gara, si sia scusato con l’arbitro per il comportamento sopra descritto. Chiede pertanto una riduzione della squalifica. Il D.G. nel proprio supplemento nel confermare che il comportamento del giocatore in questione è scaturito da un momento di nervosismo,conseguente alla decisione dell’arbitro n.2 di fermare l’azione di gioco, ribadisce che il medesimo ha intenzionalmente colpito l’arbitro,in quanto per raggiungerlo con una pallonata al volto ha dovuto calciare il pallone compiendo una torsione del corpo sulla sua sinistra. Sostiene il D.G. che se il tesserato in questione avesse voluto soltanto scaricare la sua rabbia,avrebbe calciato il pallone in avanti contro la recinzione del campo di gioco. In data 23-01-04 si è presentato davanti a questa C.D. il sig. Paolo Menchetti in rappresentanza della U.S. MARINA,come da delega in atti,il quale ha contestato il contenuto del supplemento di gara,ribadendo l’assoluta casualità del fatto contestato al proprio tesserato anche perché il giocatore ha calciato al volo il pallone proveniente da un proprio compagno di squadra. Questa C.D. esaminati gli atti ritiene provato il fatto contestato al giocatore in questione. Ritiene, altresì, che l’entità della sanzione applicata dal G.S. appare lievemente superiore rispetto alla dinamica dei fatti descritti dal D.G., alle conseguenze del gesto e al comportamento complessivo tenuto dal calciatore. Fermo restando la conclamata intenzionalità del medesimo nel voler colpire l’arbitro. Per tali motivi la Commissione Disciplinare in parziale riforma della decisione in oggetto riduce la squalifica del giocatore Matteo Ancarani determinandola fino al 31-07-04. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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