COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE INOLTRATA DAL G.S. NUOVA BIEMME AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA SPORTING ARNO/NUOVA BIEMME DEL 16.1.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE INOLTRATA DAL G.S. NUOVA BIEMME AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA SPORTING ARNO/NUOVA BIEMME DEL 16.1.2004. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.28 del 22.1.2004; - il G.S. Nuova Biemme deduce che la mancata presentazione della squadra alla gara in oggetto era stata causata da un'avaria del pulmino che trasportava i calciatori verso il luogo della disputa dell'incontro e che aveva bloccato l'automezzo durante il viaggio nell'abitato di Cenaia (Pisa), secondo quanto risultava da una dichiarazione tempestivamente rilasciata alla Polizia Municipale di Livorno e da un attestato dei detti Vigili, che avevano constatato come il veicolo si trovasse, il giorno successivo, in effetti fermo in un'officina meccanica di Livorno. La richiesta deve essere respinta. Ammesso pure che il fermo del pulmino trasportante i calciatori (ma che sul veicolo vi si trovassero i calciatori non vi e' prova ma solo una dichiarazione di parte) sia dipeso da guasto meccanico non riparabile immediatamente non puo' passare inosservato come ''....la trasferta poteva essere organizzata con mezzi pubblici (o privati) per via stradale o ferroviaria, comunque con orari di percorrenza meno ristretti e/o piu' consoni a consentire soluzioni di ripiego in caso di imprevisto, di qualunque genere, e, tra questi, il sinistro stradale o l'avaria meccanica, certamente di piu' ricorrente accadimento ed agevole prevedibilita'...''(Comm.Disc.Comitato Regionale Toscana in Com.Uff. n.21 del 30.11.2000 - Reclamo C.F. Arezzo) . Cio' in considerazione del fatto che la ricorrente non e' nuova ad imprevisti di questo genere: gara Montecarlo/Nuova Biemme del 19.2.2003 non disputata per un guasto al solito autoveicolo!! Di tale precedente si sarebbe dovuto tenere presente nell'organizzare la trasferta, considerando l'ora dell'inizio dell'incontro ed i minuti che sarebbero dovuti trascorrere a favore della squadra ospitata, quale tempo di attesa previsto dall'art.54, n.2, N.O.I.F.. Se vi fosse stata quindi piu' diligenza, appare doveroso ritenere, a lume di logica, che la comitiva dei calciatori della richiedente avrebbero avuto tempo e possibilita' di raggiungere gli impianti sportivi della societa' ospitante in tempo utile per lo svolgimento della gara, facendo all'uopo ricorso o ai servizi di trasporto pubblico di linea o eventualmente ad altri mezzi, certamente reperibili nel paese ove si era verificata la sosta forzata. Invece la ricorrente dichiara di essersi solo preoccupata di aver, in analogia alla gara precedente non disputata, ancora una volta fatto intervenire, un carro attrezzi dalla non vicina Livorno, nonostante il guasto si sia verificato in Cenaia- Provincia di Pisa. In ogni caso, la societa' richiedente non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile perche' la propria squadra, percorrendo con qualsiasi mezzo i chilometri di distanza ed usufruendo di largo e prudente margine di tempo, giungesse in tempo utile nel luogo di destinazione. Va, infatti, osservato che, versandosi in tema di impedimento dipendente da causa di forza maggiore, e' necessario non solo che l'impedimento sia assoluto, ma che nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilita'. Viceversa la richiedente si e' limitata a cercare di provare l'arresto meccanico del veicolo trasportante la squadra, mentre avrebbe dovuto dimostrare anche, con idonee certificazioni, che ogni mezzo di comunicazione tra Cenaia e il campo sportivo di Badia a Settimo si rivelo' impraticabile, in riferimento principalmente alla possibilita' di utilizzazione delle linee pubbliche di collegamento esistenti, ovvero secondariamente alla possibilita' di far ricorso ad altri mezzi (noleggio di autovetture, ecc). Manca quindi la prova, attinente alla dedotta causa di forza maggiore per un accadimento eccezionale non dovuto a condotte della societa', non prevedibile e non altrimenti evitabile con un comportamento alternativo ed inoltre non e' stata dimostrata l'assenza di qualsiasi colpa, sia pure di minima entita', imputabile alla richiedente anche in relazione ai precedenti citati in premessa, per cui la richiesta deve essere respinta, con conseguente ordine di incameramento della tassa. Per questi motivi il G.S. respinge la richiesta come innanzi proposta dal G.S. Nuova Biemme di Livorno, dispone l'incameramento della tassa versata e, nel dichiarare detta societa' rinunciataria alla gara in oggetto le infligge la punizione sportiva della stessa per 0-6, UN punto di penalizzazione e l'ammenda di Euro 52 quale prima rinuncia.
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