COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 142/04-cr. Reclamo della soc. Intercomunale Collesalvetti avverso dec. del G.S Regionale . Ammenda di 130 Euro . (C.U 27 del 15.01.2004 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
142/04-cr. Reclamo della soc. Intercomunale Collesalvetti avverso dec. del G.S Regionale . Ammenda di 130 Euro . (C.U 27 del 15.01.2004 )
“Quale societa’ oggettivamente responsabile del comportamento di un proprio tesserato che danneggia attrezzatura di gioco della societa’ ospitante.”
Questa la motivazione del Giudice sportivo Regionale posta a sostegno della decisione in epigrafe indicata.
Con atto tempestivo la soc. Colesalvetti chiede una revisone del provvedimento e contemporaneamente di essere convocata al momento della discussione dello stesso.
Il reclamo non puo’ essere preso in esame.
Come espressamente indicato dall’art. 41 comma 3 lettera D) Codice di giustizia sportiva , trattandosi di una societa’ di promozione le ammende impugnabili in secondo grado sono quelle superiori a 150 Euro . Anche la richiesta audizione deve essere cosi’ disattesa non potendo la C.D entrare nel merito della sanzione.
P.Q.M
La C.D dichiara inammissibile il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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