COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 124/04-Rn. Reclamo U.S. Chitignano Avverso Squalifica Lazzeri Carlo Fino Al 952004 (C.U. N° 26 Del 912004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 124/04-Rn. Reclamo U.S. Chitignano Avverso Squalifica Lazzeri Carlo Fino Al 952004 (C.U. N° 26 Del 912004) Propone rituale reclamo la U.S. Chitignano avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Per aver spinto il D.G. con entrambe le mani in maniera non violenta facendolo arretrare di circa un metro. Alla notifica dell’espulsione offendeva e minacciava il predetto. Dovevano intervenire i compagni per allontanarlo”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione nega che il giocatore possa aver avuto intenti violenti o aggressivi, anzi asserisce che la spinta inferta era frutto di una scivolata e del tutto involontaria. Richiama altresì i precedenti sportivi e disciplinari del calciatore. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto, esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento ribadisce la volontarietà del gesto negando che vi sia stata alcuna scivolata che possa aver causato la spinta. Conferma altresì tutta la serie di ingiurie e minacce e comportamenti intimidatori tenuti dal calciatore nell’occasione. Si ricorda come gli atti gara costituiscano fonte di prova privilegiata, e, nel caso di specie non si ravvisa alcunché che possa mettere in qualche dubbio la valutazione dell’accaduto da parte dell’arbitro. La sanzione comminata dal primo giudice appare pertanto congrua in relazione ai fatti contestati e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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