COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 091/04-pv. Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Avane avverso alla perdita della gara disputata in data 23 novembre 2003 contro la Società Polisportiva Ginestra, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 52 Euro (C.U. n. 22 del 4/12/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 091/04-pv. Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva Avane avverso alla perdita della gara disputata in data 23 novembre 2003 contro la Società Polisportiva Ginestra, ad un punto di penalizzazione ed all’ammenda di 52 Euro (C.U. n. 22 del 4/12/2003) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata per la rinuncia alla prosecuzione dell’incontro disputatosi, in data 26/10/2003, tra la società ricorrente e la Società Pol. Ginestra “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 21 del 27/11/2003 il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che la gara è stata sospesa al 43° del p.t. avendo ambedue le società rinunciato al proseguimento della stessa, per questi motivi, visto l’art. 53 nn. 1 – 2 e 7 N.O.I.F., infligge alla Polisportiva Avane ed alla Polisportiva Ginestra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di 52 Euro quale prima rinuncia.” Avverso tale decisione la Società Polisportiva Avane proponeva rituale reclamo eccependo la sussistenza di una giusta causa per la sospensione della gara. Al 15° del primo tempo dell’incontro menzionato un grave infortunio occorso al giocatore Vassallo Geraldo costringeva ad una lunga interruzione di giuoco per consentire l’arrivo del mezzo di soccorso e la successiva ospedalizzazione del ferito. Nel ricorso lamenta la società che il D.G., rilevando l’inesistenza di un idoneo impianto di illuminazione, avrebbe suggerito alle due compagini la possibilità di non proseguire una gara che, in ragione del tempo perso, sarebbe stata certamente interrotta per mancanza di visibilità; tale rassicurazione avrebbe indotto il capitano dell’Avane ed il presidente del Ginestra, confortati dalla dichiarazioni arbitrali, a sottoscrivere un documento nel quale le due società “decidono di sospendere la partita” che veniva controfirmato dal D.G.. L’impugnante chiedeva pertanto l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte e la ripetizione della gara. All’Udienza del 23 gennaio 2004, in rappresentanza della società reclamante, presenziava, in forza di delega del Presidente, il Sig. Borchi il quale, iterando quanto dedotto nell’atto introduttivo, rappresentava anche il fatto che il D.G., prima di proporre la sottoscrizione del documento, aveva fatto una telefonata verosimilmente trovando conforto nei propri vertici per la soluzione prospettata. La C.D. decideva quindi di aggiornare l’udienza per potere acquisire ulteriori esposizioni arbitrali. Il D.G., con dichiarazione scritta, datata 24 gennaio 2004, precisava con forza di non avere mai dato indicazioni in merito alla sospensione della gara e di avere sottoscritto il documento, su indicazione del proprio organo tecnico, ai soli fini di una presa visione. Alla successiva convocazione del 30 gennaio 2004 la società, preso atto delle dichiarazioni arbitrali, confermava quanto eccepito e dedotto insistendo nelle richieste formulate. La C.D., dopo aver fatto i doverosi sinceri auguri di pronta guarigione al calciatore infortunato, deve osservare che, nonostante la Polisportiva Avane ed il proprio delegato abbiano esposto in modo estremamente preciso e convincente le ragioni dell’interruzione della gara, tali motivazioni non sembrano in alcun modo inficiare l’indubbia correttezza della decisione impugnata. Senza dovere ulteriormente rammentare la fede privilegiata delle dichiarazioni arbitrali che in modo assoluto smentiscono le circostanze dedotte a difesa, occorre rilevare che una giurisprudenza ormai consolidata impone alle società la piena conoscenza delle norme sportive – ivi compreso l’art. 53 N.O.I.F. – che, per la sua stessa formulazione, impone alle società di far concludere alle squadre (salva diversa determinazione arbitrale, unico soggetto legittimato a tale decisione) le gare iniziate. Tale norma è stata peraltro rammentata da questa C.D. nella recente decisione (C.U. n. 22 del 4/12/2003), che qui si intende integralmente richiamata, sul reclamo della Società Unione Sportiva S. Brigida, e pertanto, anche a voler dar credito che quanto eccepito dalla reclamante possa avere un fondamento di verità, in ogni caso tale circostanza non potrebbe in alcun modo inficiare la validità del documento di rinuncia sottoscritto dalle due società e la conseguente, inevitabile applicazione della norma richiamata. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S., contenuta nei minimi limiti edittali, risulta corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D., respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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