COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 129/04-cr. Reclamo della soc. Pietrasanta calcio avverso l’esito della gara Capezzano Pianore – Pietrasanta calcio del 10.01.2004 valida per il campionato provinciale Juniores.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 30 del 5/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 129/04-cr. Reclamo della soc. Pietrasanta calcio avverso l’esito della gara Capezzano Pianore – Pietrasanta calcio del 10.01.2004 valida per il campionato provinciale Juniores. Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , erroneamente inviato al Comitato Provinciale di Lucca e da questi debitamente trasmesso per competenza a questa C.D , la soc. Pietrasanta chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato in quanto allo stesso avrebbe preso parte il calciatore MONTORZI Fabio , schierato dalla soc. Capezzano , malgrado squalificato. Niente a controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Al calciatore Montorzi Fabio , schierato dalla societa’ Capezzano con il numero 7 , con provvedimento pubblicato sul C.U 26 del 08.0.2004 , veniva comminata una squalifica per Una giornata per recidivita’ in ammonizione. Il provvedimento cosi’ comunicato, avrebbe dovuto essere scontato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione ( art. 17 comma 2 C.G.S) nella squadra dove militava al momento dell’infrazione che ha portato al provvedimento (art. 17 comma 3 C.G.S) Pertanto nella gara oggetto di contenzioso. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Capezzano Pianore la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 . Inoltre infligge al calciatore Montorzi Fabio UNA Ulteriore giornata di squalifica . Al sig. Pardini Pietro quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 5 marzo 2004 ed alla soc. l’ammenda pari a 52 Euro . Ordina la restituzione della tassa versata..
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