COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 122/04-Gc. Reclamo Presentato Dalla Pol. San Giorgio Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Crescioli Loengrin Fino Al 09.03.2004. C.U. N° 26 Del 09.01.2004

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 122/04-Gc. Reclamo Presentato Dalla Pol. San Giorgio Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Crescioli Loengrin Fino Al 09.03.2004. C.U. N° 26 Del 09.01.2004 Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il sig. Crescioli Loengrin fino al 09.03.2004 in quanto si avvicinava al D.G. e tenendolo per le spalle lo offendeva. Il fatto accadeva nel corso dell'incontro Settimello - San Giorgio del 04.01.2004. Reclamava, quindi, la società, confermando il proferimento di frasi al D.G. da parte del Crescioli, ma negando che questi abbia toccato l’arbitro. Quest’ultimo avrebbe sbagliato in buona fede, stante la presenza attorno a lui, in quel momento, di molti giocatori. Nel supplemento di rapporto richiesto al Direttore di Gara, l’arbitro conferma in toto l’episodio, confermando in particolare come il Crescioli si sia avvicinato reggendolo per le spalle, senza causare dolore. Acclarati i fatti, quindi, non rimane che decidere sulla sanzione. L’entità della squalifica appare equa, tenuto conto delle offese e della circostanza che il D.G. non debba essere toccato. La circostanza che non vi siano state conseguenze, che sia mancato dolore, che il gesto si sia esaurito soltanto nel “reggere” per le spalle l’arbitro fa apparire ben graduata la decisione del Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
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