COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 136/04 – cc. Reclamo della A.S. Cascine del Riccio in opposizione alla decisione con la quale il G.S. Regionale ha inflitto la perdita della gara alla squadra della Società reclamante e alla avversaria . ( gara A.S. Cascine del Riccio / G.S. Mezzana del 4/1/2004 ) . C.U. n. 27 del 15/01/2004 .

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 31 del 12/02/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 136/04 - cc. Reclamo della A.S. Cascine del Riccio in opposizione alla decisione con la quale il G.S. Regionale ha inflitto la perdita della gara alla squadra della Società reclamante e alla avversaria . ( gara A.S. Cascine del Riccio / G.S. Mezzana del 4/1/2004 ) . C.U. n. 27 del 15/01/2004 . Il reclamo proposto, rivolto ad ottenere, in riforma della impugnata decisione, la attribuzione della vittoria per tre a zero, è basato sull’unico presupposto che il numero dei calciatori dell’A.S. Cascine del Riccio, presenti al momento della sospensione della gara, era sufficiente per la sua prosecuzione. Per dimostrare quanto affermato la reclamante rileva che nell’elenco dei giuocatori espulsi figura il portiere, Parissi Marco, che non poteva essere colui che “ tratteneva e strattonava un avversario impedendogli di recuperare il pallone nel sacco”, per la semplice ragione che il “ sacco ” era quello della squadra avversaria. Ne consegue che destinatario dell’espulsione non poteva che essere il portiere del Mezzana. Per effetto di tale errore era il G.S. Mezzana ad avere un numero inferiore di giuocatori necessario alla prosecuzione della gara, per cui unicamente detta squadra deve essere sanzionata con la punizione della perdita della gara per 0/3 . L’assunto della reclamante, peraltro confermato nel corso della audizione richiesta in questa sede, è del tutto infondato ed errato. I due capisaldi della difesa, infatti, risultano essere costituiti dalla assoluta estraneità del portiere della propria squadra nell’episodio successivo alla segnatura della rete – con il conseguente affermato scambio di persona con il portiere della squadra avversaria – e il venir meno del numero minimo di calciatori da parte della squadra avversaria. Come emerge chiaramente dal rapporto di gara, pur avendo la rissa visto la partecipazione quasi totale dei 21 giocatori in campo, il D.G. è riuscito ad individuare solo alcuni giocatori di entrambe le squadre nei cui confronti ha potuto adottare il provvedimento di espulsione. Tra essi risulta anche il Parissi che si era recato deliberatamente nella porta avversaria, come ulteriormente precisato dal D.G. nel supplemento qui reso. La individuazione solo di alcuni giocatori non fa venir meno la circostanza che alla rissa abbiano partecipato pressoché tutti, per cui la decisione del G.S., conseguente alla decisione del D.G. di sospendere la gara, è del tutto fondata. Altrettanto corretto appare il richiamo effettuato dal Giudice alla esclusiva competenza dell’arbitro nel decretare la sospensione dell’incontro, sospensione che è stata determinata non dal numero dei giocatori espulsi ma dalla partecipazione “ totale “dei calciatori alla rissa. P. Q. M La C.D. respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa .
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