COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 33 del 26/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 141/04-cr. Reclamo del G.S Orentano avverso esito gara Anchione – Orentano del 18.01.2004 valida per il campionato di prima categoria. ( risultato 2 –1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 33 del 26/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 141/04-cr. Reclamo del G.S Orentano avverso esito gara Anchione – Orentano del 18.01.2004 valida per il campionato di prima categoria. ( risultato 2 –1 ) Con tempestivo e ritualmente corretto reclamo, la soc. Orentano chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato in quanto allo stesso avrebbe partecipato il calciatore Dos Santos Ivan in posizione irregolare. Osserva la reclamante come il suddetto, non abbia scontata la giornata di squalifica inflittagli dalla scrivente commissione e pubblicata sul C.U 25 del 30.12.2003 a seguito di un pronunciamento relativo all’esito gara Anchione – Pisa S.C del 30.11.2003. Niente ha controdedotto la soc. adita malgrado i ritualmente avvisata. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono. La delibera della scrivente commissione che infliggeva una giornata di squalifica al calciatore Dos Santos , che basava i suoi presupposti su un residuo di squalifica derivante dalla, decorsa stagione sportiva , e’ stata annullata con pronunciamento definitivo dalla Commissione di Appello Federale e reso noto attraverso dispositivo pubblicato sul C.U 31 del 12.02.2004 . La C.A.F , ripristinando il risultato acquisito sul campo , ha di fatto legittimato la partecipazione del calciatore alla gara per la quale ebbe a ricevere la giornata di squalifica comminata erroneamente dallo scrivente collegio. La sanzione risulta comunque scontata atteso che il calciatore non ha preso parte alla gara Anchione – Chiesina Uzzanese del 04.01.2004 , la prima utile dopo la pubblicazione del provvedimento oggi oggetto di contenzioso. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata
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