COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 33 del 26/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 153/04-Gc. Reclamo Presentato Dall’a.C. Tavarnelle Avverso La Decisione Del G.S. Regionale – Esito Gara Castellina Scalo / Libertas Tavarnelle Dell’11.01.2004. C.U. N° 27 Del 22.01.2004

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 33 del 26/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 153/04-Gc. Reclamo Presentato Dall’a.C. Tavarnelle Avverso La Decisione Del G.S. Regionale – Esito Gara Castellina Scalo / Libertas Tavarnelle Dell’11.01.2004. C.U. N° 27 Del 22.01.2004 Il Giudice Sportivo Regionale, sciogliendo la precedente riserva, e ritenendo applicabile la norma recata dall’art. 12 comma 1 del C.G.S. infliggeva ad entrambe le squadre Castellina Scalo e Libertas Tavarnelle la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ritenute entrambe responsabili della sospensione della gara. Questa si era resa necessaria ad avviso del D.G. in seguito ai comportamenti e agli eventi dei tesserati di entrambe le squadre che avevano dato luogo ad una rissa. Avverso tale decisione propone reclamo l’A.C. Tavarnelle, eccependo, in sintesi, la presenza di elementi contraddittori nel rapporto di gara, nonché la mancata consegna ai capitani e ai dirigenti della lista dei nominativi dei giocatori espulsi, fatto che proverebbe l’impossibilità di riconoscere i giocatori espulsi. Oltre a ciò vi sarebbe stato troppo poco tempo – pochi secondi – per annotare tutti i nomi dei giocatori coinvolti “nei pochi minuti della durata della rissa”, tanto da non essere stato in grado di comunicarne subito i nomi. Rileva altresì il Tavarnelle come l’arbitro abbia mal percepito la durata della rissa, poiché se questa fosse veramente durata il tempo indicato, i tesserati avrebbero subito visibili e gravi conseguenze. Concludeva la società con la richiesta di omologa del risultato sul campo e di audizione personale. All’udienza odierna, il rappresentante della società all’uopo delegato confermava e precisava quanto già indicato nel reclamo, insistendo sull’impossibilità dell’arbitro ad identificare 11 giocatori nei sessanta secondi della rissa. Il reclamo non può essere accolto. Dal referto arbitrale appare chiaro ed inequivocabile che negli ultimi minuti dell’incontro abbia avuto luogo una rissa. E’ altrettanto inequivocabile che i tesserati che vi hanno partecipato e che sono stati individuati dall’arbitro sono stati raggiunti dalle sanzioni del Giudice Sportivo (cfr. C.U. 15.01.2004). Tali innegabili fatti, da soli, provano l’accaduto, ovvero che vi sia stata una rissa in campo che ha coinvolto vari giocatori. Ma vi è di più, poiché dalla lettura del reclamo si evince un’implicita conferma, anche da parte della società, che la rissa sia effettivamente avvenuta. Anche la tesi della società relativa alla mancata comunicazione ai capitani o dirigenti della squadra dei nominativi degli espulsi appare debole, in quanto il D.G., già in sede di rapporto, ne indicava le ragioni. Tutti questi elementi fanno pertanto ritenere che non vi sia margine per riformare la decisione ben motivata del Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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