COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 33 del 26/2/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 135/04-pv. Oggetto: Reclamo del calciatore Barsotti Simone della Società Sportiva Scintilla Pisaest avverso alla squalifica fino al 15/05/2004 (C.U. n. 27 del 15/01/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 33 del 26/2/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 135/04-pv. Oggetto: Reclamo del calciatore Barsotti Simone della Società Sportiva Scintilla Pisaest avverso alla squalifica fino al 15/05/2004 (C.U. n. 27 del 15/01/2004) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 11/01/2004, tra la società ricorrente e la Società Tre Torri Terricciola: “Espulso per frase irriguardosa nei confronti del D.G .alla notifica si avvicinava al predetto e gli appoggiava la faccia alla sua offendendolo. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Avverso tale decisione il giocatore proponeva rituale reclamo contestando la dinamica dei fatti ed eccependo l’inesistenza di qualsiasi contatto fisico con il D.G. al quale sarebbero state rivolte esclusivamente frasi di vibrante protesta in ordine ad un precedente fallo di gioco non rilevato senza che le stesse trascendessero mai in parole offensive. Pertanto il Barsotti concludeva, anche con riferimento al corretto comportamento del giocatore che avrebbe porto, al termine dell’incontro, le proprie scuse al D.G., per una sensibile riduzione della sanzione irrogata. Il supplemento arbitrale pervenuto confermava, specificando e dettagliando ulteriormente i fatti, quanto contenuto nel rapporto di gara (“con la sua faccia appoggiata alla mia”) riportando peraltro anche le scuse successivamente fornite dal giocatore. All’udienza del 20/01/2004 il giocatore Barsotti compariva personalmente e, dopo aver ascoltato quanto attestato nel supplemento del D.G., confermava quanto indicato nel reclamo ribadendo di non aver utilizzato le espressioni irriguardose citate negli atti di gara. Pur dovendo ricordare la fede privilegiata delle dichiarazioni arbitrali che rappresentano una realtà lontana, ma decisamente più verosimile, da quella descritta dall’odierno impugnante la C.D. deve però rilevare che le controdeduzioni fornite dal D.G. sembrano riportare l’avvenuto “contatto” ad un ambito che, esulando dall’atto violento, sembra avvicinabile ad un gesto estremamente ingiurioso (contatto dei volti nel tentativo di ribadire all’orecchio del D.G. le frasi incriminate) o, nell’ipotesi più grave ma meno compatibile alle risultanze istruttorie, ad un comportamento altamente minaccioso (contatto tra le fronti dei due soggetti). La dinamica del fatto deve pertanto essere ridimensionata in relazione alla lesività del gesto del Barsotti nel contatto con l’arbitro; sebbene tale azione appaia indubbiamente censurabile tuttavia non si ravvede oggi nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni arbitrali, quel profilo “violento” che poteva apparire dalla prima ricostruzione. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Barsotti Simone fino al 30/03/04 anziché fino al 15/05/04. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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