COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org CAMPIONATO DI ECCELLENZA 169/04-pv.Oggetto: Reclamo della F.C. Marina La Portuale avverso la squalifica per sei gare del giocatore Bianchi Daniele (C.U. n. 30 del 5/02/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org CAMPIONATO DI ECCELLENZA 169/04-pv.Oggetto: Reclamo della F.C. Marina La Portuale avverso la squalifica per sei gare del giocatore Bianchi Daniele (C.U. n. 30 del 5/02/2004) Con rituale gravame la società F.C. Marina La Portuale adiva questa C.D contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento violento, minaccioso ed irriguardoso del giocatore Bianchi Daniele durante l’incontro disputatosi in data 1/2/2004 contro la Società Cerretese. Il G.S. motivava la sanzione: “Offendeva e minacciava un calciatore avversario e, successivamente lo colpiva con due pugni al volto e al collo facendolo cadere al suolo. Desisteva dal suo comportamento solo grazie all’intervento di alcuni suoi compagni. Dopo la notifica dell’espulsione reiterava le offese e le minacce verso il predetto calciatore. Allontanato a forza, davanti al recinto degli spogliatoi offendeva il pubblico persistendo nelle minacce verso l’avversario.” La Società, pur non contestando i fatti, eccepiva la sussistenza di un precedente atteggiamento violento dell’avversario che avrebbe dato luogo alla reazione, del Bianchi e rilevava, a dimostrazione di quanto dedotto, che il proprio giocatore fosse successivamente costretto a ricorrere all’applicazione di due punti di sutura. Aggiungeva la reclamante che la reazione scomposta del calciatore, dovuta alla mancata sanzione da parte del D.G. del fallo avversario, fosse da addebitare ad uno stato di alterata coscienza rendendo “…legittimo dubitare che il calciatore avesse una piena e definita rappresentazione e volontà della condotta posta in essere”. Il reclamo non merita accoglimento. Sul punto, il supplemento arbitrale conferma in toto la dinamica dedotta nel rapporto di gara (peraltro non contestata dalla reclamante), descrivendo, in maniera precisa e del tutto verosimile, l’atteggiamento estremamente aggressivo ed ingiurioso del giocatore nei confronti dell’avversario. Osserva questa C.D. che l’art.14 co. I lett. F) stabilisce che “In caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara”. Se tale norma, che pone il limite edittale minimo da applicare nel caso di specie in considerazione del gesto assolutamente violento (due pugni), venisse considerata con riferimento alle ulteriori condotte antisportive poste in essere dal Bianchi – che veniva condotto a forza fuori dal rettangolo di giuoco dai propri compagni mentre ancora cercava di aggredire il calciatore avversario al quale continuava a rivolgere frasi offensive e minacciose – la sanzione irrogata apparirebbe decisamente mite in relazione ai fatti contestati. In tal senso deve essere rammentato che l’art. 32 comma 3 del C.G.S. - norma che richiede una applicazione decisamente attenta ed oculata in relazione alle conseguenze che potrebbe portare in ambito di giustizia sportiva - conferisce all’organo di seconda istanza la possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Tale normativa è stata peraltro correttamente rammentata da questa C.D. nella decisione relativa al reclamo avanzato dalla Società S. Rocco avverso alla squalifica del calciatore Campatelli Simone recentemente pubblicata nel C.U. n. 32 del 19/02/2004 , che qui si intende integralmente richiamata. La sanzione pertanto, contenuta nei minimi limiti edittali, risulta corretta. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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