COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org 164/04-gc. Reclamo presentato dalla S.S. Virtus Spianate avverso la decisione del G.S. Provinciale di Lucca che ha squalificato il sig. Balduini Alessandro fino al 05.04.2004. C.U. N°29 DEL 05.02.2004

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 34 del 4/3/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org 164/04-gc. Reclamo presentato dalla S.S. Virtus Spianate avverso la decisione del G.S. Provinciale di Lucca che ha squalificato il sig. Balduini Alessandro fino al 05.04.2004. C.U. N°29 DEL 05.02.2004 Il Giudice Sportivo Provinciale squalificava il sig. Balduini Alessandro fino al 5.4.2004 poiché espulso per aver offeso un avversario, dopo l’espulsione non lasciava il terreno di gioco, offendeva e teneva un comportamento minaccioso nei confronti del D.G. Al di fuori del proprio spogliatoio rimaneva completamente nudo coprendosi con le mani i genitali per circa 3 o 4 minuti. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Guamo / Virtus Spianate del 31.01.2004. Avverso tale decisione propone oggi reclamo la S.S. Virtus Spianate, fornendo la propria versione dei fatti. In buona sostanza la società conferma che vi sia stato uno scambio di battute con un avversario e la circostanza che il giocatore, sentite delle grida dal terreno di gioco, solo istintivamente e per curiosità uscì nudo coprendosi le parti intime, ma che rientrò subito dopo sia per la temperatura esterna (era il 31 gennaio) sia poiché poteva essere oggetto degli sguardi degli spettatori. Nega, la reclamante, le offese al D.G., e conclude il reclamo con la richiesta di audizione del calciatore. Il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori da questo Collegio, conferma l’accaduto, ivi compresa la circostanza che il Baldini “tentava di venire incontro per aggredirmi”, circostanza, questa, già evidenziata nel rapporto di gara. Il reclamo non merita accoglimento. Nel ribadire che l’audizione personale può essere richiesta solo dalla società reclamante, la quale non può indicare terze persone anche se coinvolte nei fatti (in questo caso il Balduini), questo Collegio ritiene che i fatti siano acclarati dagli atti del fascicolo, e in qualche modo confermati dalla stessa reclamante, che nega solo le offese al D.G. Il Primo Giudice, nel calibrare la sanzione, ha senz’altro tenuto conto di tutte le attenuanti possibili, visto anche il tentativo di aggressione già indicato nel referto di gara e ribadito nel supplemento di rapporto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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