COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 35 del 11/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA GARE DEL 25/02/2004 31.-RECLAMO DELL’A.C. MARIO MICHELI AVVERSO REGOLARITA’ GARA TERRANUOVESE/MARIO MICHELI DEL 25.2.2004 (1-1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 35 del 11/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA GARE DEL 25/02/2004 31.-RECLAMO DELL'A.C. MARIO MICHELI AVVERSO REGOLARITA' GARA TERRANUOVESE/MARIO MICHELI DEL 25.2.2004 (1-1) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.34 del 4.3.2004; -la societa' Mario Micheli, in merito alla gara Terranuovese/Mario Micheli, ricorre a questo Giudice Sportivo lamentando che la societa' Terranuovese aveva schierato il calciatore Kasmi Eriton in posizione irregolare in quanto non tesserato regolarmente per la predetta societa', pertanto, ai sensi dell'art. 12.5 lett. a) C.G.S. chiede applicarsi alla controparte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. L'A.C. Mario Micheli, a tale proposito, contesta il fatto che il tesseramento del Kasmi Eriton era viziato in quanto, tesserato come straniero non proveniente da Federazione estera, doveva, invece, essere tesserato previo rilascio di transfert da parte della Federazione straniera di provenienza, avendo lo stesso gia' in passato giocato presso societa' sportive affiliate alla Federazione in Albania. Il reclamo va rigettato in quanto si basa su una presunta posizione irregolare del calciatore Kasmi Eriton mentre lo stesso, nato l'8.2.1974, in base alla documentazione fornita appositamente dal Comitato Regionale Toscana risulta regolarmente tesserato per la societa' ospitante Terranuovese dal 24.8.2001. Nella sede attuale, invece l'Associazione reclamante si limita a riferire i fatti senza prova alcuna (...secondo informazioni ricevute... il calciatore era stato tesserato in Albania ...). Tanto premesso, il reclamo in trattazione, per come imbastito, non puo' che essere respinto, essendo stato redatto in maniera del tutto perplessa e senza la deduzione di precipui motivi con i relativi elementi di supporto. E' questa una esigenza ineludibile nel contenzioso sportivo e lo diventa ancor di piu' nelle controversie relative a manifestazioni a rapido svolgimento come la Coppa Toscana per cui questo Giudice Sportivo non puo' che prendere atto di quanto emerge incontestabilmente dall'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. di Roma. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dall 'A.C. Mario Micheli di Segromigno Monte Capannori (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa.
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