COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 35 del 11/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 167/04 – cc. Reclamo del G.S. Nuova Biemme avverso il provvedimento del G.S. Regionale che ha respinto la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore nella mancata partecipazione alla gara di calcio a cinque Sporting Arno / Nuova Biemme in calendario per il giorno 16.01.2004. ( C.U. n. 30 del g. 5/2/2004 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 35 del 11/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 167/04 - cc. Reclamo del G.S. Nuova Biemme avverso il provvedimento del G.S. Regionale che ha respinto la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore nella mancata partecipazione alla gara di calcio a cinque Sporting Arno / Nuova Biemme in calendario per il giorno 16.01.2004. ( C.U. n. 30 del g. 5/2/2004 ) Il G. S. Nuova Biemme contesta la decisione del G.S. Regionale, indicata in epigrafe, eccependo la assoluta buona fede della reclamante nel comportamento tenuto e chiedendo nuovamente di ravvisare la causa di forza maggiore nell’evento che non ha consentito alla squadra di poter partecipare alla gara che la vedeva opposta alla compagine dello Sporting Arno . Sostiene a tal fine la reclamante che i calciatori, al fine di raggiungere Firenze in tempo per partecipare alla gara il cui inizio era previsto per le ore 22, si sono ritrovati alle ore 19.30, prendendo posto su un pulmino il quale avrebbe dovuto giungere a destinazione, a detta della reclamante, nel giro di cinquanta minuti percorrendo la Livorno - Firenze. Giunti allo svincolo per Cenaia il mezzo ha subito un guasto al cambio per cui non ha potuto proseguire ulteriormente. Da ciò la decisione di tornare a Livorno con il carro attrezzi prontamente chiamato. Una volta rientrata, la squadra si è recata presso gli uffici della Polizia Municipale per far constatare la presenza di un numero di calciatori tale da consentire la disputa della gara, così come il Presidente, il giorno successivo, ha provveduto a far certificare il guasto occorso. Dei fatti così descritti viene allegata al reclamo prova documentale. Con l’atto di impugnazione la reclamante espone, inoltre, una serie di osservazioni alle considerazioni poste dal G.S. a fondamento della delibera presa intendendo confermare la piena validità della documentazione esibita nel primo grado del giudizio e posta in dubbio dal G.S.. Rileva inoltre che, stante l’ora ( le 20,00 circa ) ed il luogo ove il guasto si è verificato, non vi era alcuna possibilità di far ricorso a mezzi pubblici o privati per raggiungere la sede della gara, ritenendo altresì di non essere tenuto ad ottemperare ad un comportamento che definisce “ non eseguibile “ . In conseguenza di ciò chiede l’annullamento del provvedimento assunto in prime cure con conseguente ripetizione della gara. Nel corso della richiesta audizione personale, effettuata in data 27 / 2 c.a., oltre a confermare il contenuto e le richieste riportate sul reclamo, il legale rappresentante della società richiama la caratteristica di calciatori dilettanti dei propri atleti, tutti dediti professionalmente ad altra attività. Precisa di aver agito in modo che tutto si svolgesse normalmente, come dimostrano i tempi utilizzati per il raduno ed il raggiungimento della sede di gara, ribadendo ancora una volta la impossibilità di reperire, nel luogo ove il guasto si è verificato, alcun mezzo utile a raggiungere Firenze. La Commissione, al fine di un miglior esame della vicenda, ha trattenuto la decisione fino alla data odierna . Premesso che nessun dubbio ha questa Commissione in ordine alla buona fede con cui ha agito la Società, si rileva che le argomentazioni svolte dalla ricorrente a propria difesa non hanno alcuna rilevanza agli effetti del procedimento in esame. Sarebbe infatti estremamente facile contrapporre a ciascuno degli argomenti addotti altrettante considerazioni di segno contrario che comunque rimarrebbero ininfluenti ai fini della disamina del caso. Parimenti la Commissione non condivide i rilievi, poco pertinenti, riportati dal G. S. nella propria decisione, peraltro corretta nella sostanza, che vanno ad esaminare la reiterazione di un guasto al medesimo mezzo, analogo ad altro accaduto nella precedente stagione calcistica, e, comunque, pongono in dubbio quanto affermato nelle dichiarazioni della Società, provate documentalmente in questa sede. La questione, invece, deve essere inquadrata unicamente nell’ambito delle norme che regolano la attività sportiva . L’art. 54 delle N.O.I.F. dispone che “ le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio della gara “. L’imperativo categorico in essa contenuto trova la propria ragion d’essere nella necessità di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dei campionati. Al tempo stesso la medesima norma, avente carattere generale, trova una deroga nel successivo articolo 55, 1 comma, il quale non ritiene rinunciatarie alla gara le società che “dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. E’ quindi necessario intendersi su cosa sia la” causa di forza maggiore “ . Non v’è dubbio che essa si riferisca ad eventi imprevisti ed imprevedibili aventi, cioè, il carattere di assoluta oggettività e non dipendenti quindi da fattori che, pur se fortuiti, dipendono in qualche modo da una attività ( o inattività ) dell’individuo. Appare fuori di dubbio – ogni automobilista ne e’ consapevole - che ogni viaggio in automobile presenti un certo rischio di incidente o di guasto, fatti che non sono, quindi, imprevedibili e di per ciò stesso non costituenti causa di forza maggiore. D’altra parte questa Commissione, sulla base di precedenti pronunce della C.A.F., si è espressa per casi molto più complessi tra i quali, per ultimo in ordine di tempo, quello pubblicato sul C.U.n.21 del 30/11/2000 avente ad oggetto un sinistro stradale in conseguenza del quale le giocatrici, che erano a bordo di autovetture, dovettero ricorrere a cure ospedaliere non presentandosi di conseguenza all’orario fissato per la gara. Anche in quel caso questa Commissione non ritenne ravvisarsi quell’evento di carattere eccezionale che determina la causa di forza maggiore prevista dal nostro ordinamento. La Commissione ricorda, inoltre, che le delibere che fanno stato sono unicamente quelle che, divenute definitive, sono state emesse dagli Organi di ultima istanza, come quella appena citata. In conseguenza di quanto sopra non è possibile ravvisare nel fatto accaduto un ipotesi di causa di forza maggiore. P.Q.M. La Commissione respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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