COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 36 del 18/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 180/04 – cc. Reclamo della U.S. Lucignano avverso il provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato per due anni il calciatore Dell’Eugenio Andrea, nella sua qualità di capitano, ai sensi del disposto del comma 2 dell’art. 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. ( C. U. n. 31del 12 / 02/ / 2004 ) .

Comunicato Ufficiale N. 36 del 18/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 180/04 - cc. Reclamo della U.S. Lucignano avverso il provvedimento del G.S. Regionale che ha squalificato per due anni il calciatore Dell’Eugenio Andrea, nella sua qualità di capitano, ai sensi del disposto del comma 2 dell’art. 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. ( C. U. n. 31del 12 / 02/ / 2004 ) . A seguito di un atto di violenza, nella specie un violento calcio ad una gamba del D.G. che gli causava forte dolore tanto da costringerlo ad uscire dal campo zoppicando, perpetrato da calciatore rimasto sconosciuto, il G.S. squalificava per due anni il capitano della squadra in piena e corretta applicazione del disposto dell’art. 2 , secondo comma, del Codice di Giustizia Sportiva. Di ciò si duole la U.S. Lucignano la quale, con reclamo sottoscritto dal legale rappresentante, evidenzia l’attività svolta dal tesserato in favore dell’arbitro che avrebbe, altrimenti, subito ben diversi danni. Precisa ancora la reclamante che dal provvedimento disciplinare il calciatore, del tutto innocente, subirebbe notevoli danni non solo sotto il profilo della attività agonistica di calciatore ma altresì nella attività di allenatore nel cui albo di base si trova iscritto. Ritiene ancora che la sanzione debba esser scontata nella presente stagione agonistica chiedendo di conseguenza una riduzione della sanzione, a tale scopo allega una delibera con la quale la CAF, per analogo caso, aveva ritenuto ridurre la sanzione comminata entrando nel merito della questione.Esprime quindi formali scuse al D.G. impegnandosi nella individuazione del colpevole e riservandosi di fornire agli organi della disciplina sportiva il suo nominativo. Nel corso della richiesta di audizione tali tesi difensive venivano ulteriormente ribadite. L’arbitro per suo conto, nel supplemento di rapporto richiesto in questa sede, ha sottolineato il fattivo comportamento attuato dal calciatore Dell’Eugenio Andrea nel tutelare la sua incolumità in occasione del parapiglia che ha dato luogo all’atto di violenza. Rilevata la dichiarazione di impegno della Società nella ricerca e comunicazione del nominativo del colpevole la C.D. ha ritenuto opportuno riservarsi, temporaneamente, la decisione in attesa di comunicazioni da parte della Società. In data odierna questo Giudice ha ricevuto dal G.S. Regionale copia di un fax fattogli pervenire con il quale la Società reclamante ha comunicato i nomi dei calciatori che, si riporta testualmente, ritiene ” …tutti responsabili solidali dell’atto di violenza ” e che indica in : Sassoli Luca; Mariottini Jacopo; Nocentini Luca . A seguito di tale comunicazione la C.D. scioglie la riserva essendosi verificato il venir meno della responsabilità del calciatore Dell’Eugenio Andrea, a seguito della individuazione dei calciatori effettuata dalla U.S. Lucignano, in applicazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.2, ripetutamente richiamato. P . Q . M . la C.D. preso atto delle indicazioni fornite dalla U.S. Lucignano delibera di: - riqualificare, con effetto immediato, il calciatore Dell’Eugenio Andrea; - rinviare al G.S. Regionale gli atti per i provvedimenti di sua competenza nei confronti dei calciatori Sassoli, Mariottini e Nocentini sopra indicati che vengono, ad ogni buon conto, sospesi da ogni attività fino alla decisione del G.S. Regionale. In conseguenza di quanto sopra disposto la C.D. dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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