COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 36 del 18/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 181/04-pv. Oggetto: Reclamo della Società Firenze Sud Sporting Club finalizzata alla correzione di una frase contenuta nella motivazione del G.S. inerente la squalifica del calciatore Puliti Lorenzo fino al 14/02/2009 (C.U. n. 31 del 18/02/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 36 del 18/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare 181/04-pv. Oggetto: Reclamo della Società Firenze Sud Sporting Club finalizzata alla correzione di una frase contenuta nella motivazione del G.S. inerente la squalifica del calciatore Puliti Lorenzo fino al 14/02/2009 (C.U. n. 31 del 18/02/2004) Con rituale tempestivo ricorso la società in epigrafe adiva questa C.D. chiedendo la modifica della frase “Di poi il Puliti veniva allontanato di peso dai dirigenti del Floriagafir” contenuta nella decisione del G.S. a fondamento della sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti violenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 14/02/2004, tra la società ricorrente e la Società Floriagafir. Avverso tale decisione la società contesta esclusivamente il fatto che il Puliti sia stato allontanato proprio dagli stessi dirigenti del Firenze Sud e chiede pertanto la correzione del testo con ciò intendendosi liberata “da qualsiasi responsabilità, danni e sanzioni riguardanti il D.G.” La società eccepisce che il D.G. si sia confuso nell’indicazione per il semplice fatto che i colori sociali delle giacche a vento in uso alle due società hanno entrambi una componente di blu che avrebbe confuso l’arbitro. Sul punto il D.G., chiamato ad ulteriori chiarimenti, conferma di aver ben identificato i dirigenti del Floriagafir giunti in soccorso sia per averli riconosciuti all’inizio dell’incontro sia proprio grazie ai colori della divisa sociale inequivocabilmente non confondibili. Chiarisce poi che tale circostanza veniva ulteriormente confermata dal fatto che le persone giunte, interrogate su chi fosse l’autore dell’aggressione, sostenevano di non essere in grado di identificare il responsabile in quanto tesserati per il Floriagafir. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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