COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 38 del 25/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 183/04-pv. Oggetto: Reclamo della Polisportiva San Marco – La Sella avverso alla squalifica fino al 15/05/04 del calciatore Federico Renzoni (C.U. n. 28 del 18/02/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 38 del 25/03/2004- pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 183/04-pv. Oggetto: Reclamo della Polisportiva San Marco - La Sella avverso alla squalifica fino al 15/05/04 del calciatore Federico Renzoni (C.U. n. 28 del 18/02/2004) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore Federico Renzoni per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 15/02/2004, tra la società ricorrente e il Gruppo Sportivo Patrignone: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, all’atto della notifica del provvedimento tratteneva per alcuni secondi con una certa energia il braccio destro del D.G., per impedirgli di estrarre il cartellino, senza tuttavia procurargli dolore. A fine partita si scusava con il D.G.”. Avverso tale decisione la Società San Marco - La Sella proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore eccependo che: · L’inesistenza del gesto violento sia nei confronti dell'altro giocatore che del D.G · L’abnormità della decisione del G.S. con riferimento ad analoghi episodi sanzionati a livello professionistico in modo estremamente più lieve; · Il successivo comportamento del Renzoni che provvedeva a porgere le proprie scuse, non per la propria condotta, quanto per quella dei compagni che avevano reagito scompostamente alla notifica del provvedimento di espulsione. Per tali motivazioni, che potrebbero trovare parziale conforto in alcune dichiarazioni sottoscritte e allegate al reclamo, la società conclude chiedendo una riduzione della sanzione irrogata. Le motivazioni poste a base del gravame sono del tutto infondate. La C.D. ha il dovere di precisare preliminarmente che le dichiarazioni allegate in quanto contributi testimoniali, non costituiscono prova ammessa nel procedimento sportivo per espresso divieto delle Carte federali ; tali dichiarazioni, in ogni caso, contrastano con la fede privilegiata garantita dalle stesse Carte federali alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara. Peraltro il D.G. nel supplemento di rapporto conferma pienamente e dettagliatamente quanto precedentemente dedotto nelle carte ufficiali specificando ancor più la dinamica sia dello schiaffo che della trattenuta ai danni del D.G.. Quanto alla inesistenza del gesto violento nei confronti dell’avversario, smentita dalle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che la decisione del G.S. appare correttamente orientata alla punizione della condotta del Renzoni nei confronti del D.G.. Una attenta lettura dei comunicati ufficiali testimonia che questo organo di giustizia sportiva, allineandosi alle direttive fornite dalle decisioni della C.A.F., ritiene meritevoli di sanzioni ben più gravi calciatori responsabili di episodi che, esulando dal gesto violento, appaiono gravemente lesivi dell’autorità del D.G.. Ed anche il semplice contatto non motivato con il D.G. espone il giocatore responsabile alla attenta e doverosa valutazione del giudice di primo grado. Non possono peraltro essere condivise le argomentazioni difensive tese ad equiparare l’entità delle sanzioni irrogate in ambito professionistico a quelle del dilettantismo poiché disciplinate da interessi non comparabili; in questo specifico ambito, e l’evoluzione della giustizia sportiva dilettantistica in tutti i suoi gradi ne è prova inconfutabile, la sola passione per il giuoco del calcio impone una tutela assoluta dell’integrità fisica sia dei giocatori sia, a maggior ragione, di una figura professionale terza come il D.G.. Proprio per tale ragione, venendo meno interessi economici rilevanti, in un’ottica generalpreventiva che miri ad una sensibilizzazione, nel rispetto delle regole di questo sport, le sentenze della giustizia sportiva contengono provvedimenti decisamente e doverosamente più affittivi finalizzati ad una maggior presa di coscienza dei doveri di lealtà e probità. Infine fa da evidente contraltare alla documentata resipiscenza del giocatore (il D.G. ne dà atto nel rapporto di gara) la qualifica di capitano rivestita dal giocatore de quo nel momento in cui poneva in essere gli addebiti contestati. La sanzione risulta pertanto assolutamente conforme alla giurisprudenza sportiva consolidata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa.
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