COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – Stagione sportiva 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 30/03/2004 – pubbli. su www.figctaa.it Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSI RIUNITI A.C. MEZZOCORONA E F.C. BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVI ALLA GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI F.C. BOLZANO BOZEN 1996 – A.C. MEZZOCORONA DEL GIORNO 14 MARZO 2004 DI CUI AL C.U. N. 43 DI DATA 18.03.2004.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – Stagione sportiva 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 30/03/2004 – pubbli. su www.figctaa.it
Delibere della Commissione Disciplinare
OGGETTO: RICORSI RIUNITI A.C. MEZZOCORONA E F.C. BOLZANO BOZEN 1996
AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVI ALLA GARA DEL
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI F.C. BOLZANO BOZEN 1996 – A.C. MEZZOCORONA
DEL GIORNO 14 MARZO 2004 DI CUI AL C.U. N. 43 DI DATA 18.03.2004.
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato regionale Allievi del giorno 14
marzo 2004, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto le seguenti sanzioni:
- punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il punteggio di 0 – 3;
- ammenda di euro 250 alla società F.C. Bolzano Bozen 1996 per responsabilità oggettiva in
relazione al comportamento dei propri tesserati;
- ammenda di euro 300 alla società A.C. Mezzocorona per responsabilità oggettiva in relazione al
comportamento dei propri tesserati e dei propri tifosi;
- squalifica per quattro giornate per comportamento violento ed irresponsabile in campo tale da
impedire il regolare svolgimento della gara dei giocatori Rottensteiner Alex, Lucchesini Mattia,
Volante Davide, Baietta Mario e Aloisio Jonathan (tutti della F.C. Bolzano Bozen 1996) e Marchi
Mattia, Franzoi Michele, Tommasino Vincenzo, Pedò Oscar e Nardelli Marco (tutti dell’A.C.
Mezzocorona)
Avverso tali provvedimenti hanno proposto separato ricorso le società A.C. Mezzocorona, e F.C.
Bolzano Bozen 1996.
Quanto all’A.C. Mezzocorona chiedendo l’annullamento delle sanzioni comminate sia alla società che ai
cinque giocatori squalificati, l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo o in
subordine la ripetizione della gara per errore tecnico.
Quanto alla F.C. Bolzano Bozen 1996 chiedendo la revisione delle squalifiche con la punizione dei veri
responsabili, la ripetizione della gara e l’annullamento della ammenda alla società.
La Commissione Disciplinare procedeva alla riunione ed alla trattazione congiunta dei due ricorsi per
evidenti ragioni di connessione.
All’udienza del giorno 29 marzo 2004 la società A.C. Mezzocorona dichiarava formalmente di rinunciare
al ricorso nella parte in cui veniva richiesta la riforma del provvedimento del G.S. e l’omologazione del
risultato conseguito sul campo: del resto sul punto il ricorso sarebbe stato inammissibile ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 29, comma 5, e 34, comma 7, C.G.S.
Alla summenzionata udienza si procedeva all’audizione di dirigenti delle due società reclamanti, di alcuni
tesserati indicati quali testimoni oculari e del Direttore di gara.
Si procedeva anche alla visione di ripresa televisiva in contraddittorio con le parti e, separatamente, alla
presenza del Direttore di gara.
In esito a tali incombenti la Commissione Disciplinare ha potuto accertare che i fatti si sono svolti in
maniera seppure limitatamente diversa da quanto appariva da una semplice lettura del supplemento al
rapporto dell’arbitro alla cui interpretazione letterale si era ovviamente attenuto il G.S. infliggendo le
sanzioni oggi impugnate.
Questi in sintesi i fatti come emersi dall’istruttoria.
Al 20° minuto del secondo tempo mentre il Direttore di gara era intento a seguire una fase di gioco, alle
sue spalle, lontano dall’azione, il giocatore RUSSIAN Alessandro (F.C. Bolzano Bozen 1996) colpiva
volontariamente con un violento calcio alla schiena un giocatore avversario che cadeva al suolo
dolorante.
L’episodio scatenava la reazione di alcuni giocatori dell’A.C. Mezzocorona che tentavano di aggredire il
responsabile del gesto violento: ne nasceva un parapiglia sedato nel giro di qualche minuto grazie alla
fattiva collaborazione di altri giocatori del Mezzocorona, di buona parte dei giocatori del Bolzano, dei dirigenti di entrambe le società presenti in panchina e, ovviamente, del Direttore di gara.
L’arbitro non notificava alcun provvedimento disciplinare non essendosi verificati fatti di particolare
rilievo.
Prima della ripresa del gioco, l’allenatore del Bolzano procedeva alla volontaria sostituzione del
giocatore Russian Alessandro, responsabile dell’accaduto.
Poichè peraltro la presenza in panchina del giocatore disturbava i calciatori avversari che continuavano
ad apostrofarlo con insulti di vario genere, l’arbitro invitava l’allenatore del Bolzano a mandare il
giocatore sostituito negli spogliatoi.
Il Russian si recava dunque negli spogliatoi accompagnato da un paio di compagni di squadra con lui
seduti in panchina in quanto non utilizzati.
All’uscita del terreno di gioco nei pressi degli spogliatoi un gruppo di tifosi del Mezzocorona si avvicinava
alla rete di recinzione insultando pesantemente il giocatore che stava lasciando il campo.
Malgrado i cancelli fossero aperti, forse custoditi da un responsabile dell’impianto, nessuno spettatore
entrava nel recinto di gioco ad esclusione, per sua stessa ammissione, del vicepresidente del
Mezzocorona signor Claudio Tonetti inferocito nei confronti del giocatore del Bolzano, sia come dirigente
che come genitore.
L’arbitro registrava il comportamento dei tifosi pur senza venirne particolarmente disturbato nella
conduzione della gara.
Alla ripresa della gara, dopo pochi secondi, il gioco veniva interrotto per un normale fallo.
L’episodio inspiegabilmente scatenava una ulteriore gazzarra tra alcuni giocatori delle due squadre, che
venivano alle mani: il Direttore di gara individuava quali responsabili i giocatori Rottensteiner Alex,
Lucchesini Mattia, Volante Davide, Baietta Mario e Aloisio Jonathan (tutti della F.C. Bolzano Bozen
1996) e Marchi Mattia, Franzoi Michele, Tommasino Vincenzo, Pedò Oscar e Nardelli Marco (tutti
dell’A.C. Mezzocorona).
Costoro si rendevano responsabili di episodi antisportivi per i quali meritavano – a giudizio dell’arbitro –
di venire espulsi.
La loro espulsione comportava la necessaria sospensione della gara posto che entrambe le compagini
si sarebbero venute a trovare con meno di sette giocatori in campo.
A questo punto l’arbitro anzichè notificare formalmente i provvedimenti di espulsione (che a suo giudizio
avrebbero aggravato la situazione sia tra i calciatori che tra il pubblico), decideva di sospendere la gara.
La decisione placava come per incanto gli animi tant’è vero che i giocatori lasciavano il terreno di gioco
scambiandosi saluti e gesti di solidarietà nella più assoluta indifferenza del pubblico.
La ricostruzione dei fatti così come emersa dall’istruttoria espletata è ben diversa dalle risultanze del
solo rapporto di gara e induce obbligatoriamente ad accogliere seppure in parte i ricorsi proposti dalle
due società.
In particolare, deve ritenersi escluso che la sospensione della gara sia stata determinata da quella che il
G.S., interpretando alla lettera il rapporto in un primo tempo redatto dall’arbitro, ha definito rissa.
La sospensione della gara è stata determinata dalla decisione dell’arbitro di ritenere espulsi cinque
giocatori per squadra per comportamento antisportivo, impedendo così la possibile prosecuzione della
gara.
Ne consegue che i giocatori Rottensteiner Alex, Lucchesini Mattia, Volante Davide, Baietta Mario e
Aloisio Jonathan (tutti della F.C. Bolzano Bozen 1996) e Marchi Mattia, Franzoi Michele, Tommasino
Vincenzo, Pedò Oscar e Nardelli Marco (tutti dell’A.C. Mezzocorona) meritano la sanzione della
squalifica per una giornata di gara per comportamento antisportivo.
Ne consegue altresì che deve essere integralmente revocata la sanzione dell’ammenda alla società F.C.
Bolzano Bozen 1996 per responsabilità oggettiva per i fatti ascrivibili ai propri tesserati.
Deve venire ridotta ad euro 52 l’ammenda inflitta alla società A.C. Mezzocorona per il comportamento
dei propri tifosi nei confronti di un giocatore avversario, esclusa invece ogni sanzione per responsabilità
oggettiva per i fatti ascrivibili ai propri tesserati.
Deve invece venire confermata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per
entrambe le società in corretta applicazione del disposto di cui all’art. 12, commi 1 e 2, C.G.S.
Poiché i ricorsi sono stati seppure parzialmente accolti si ordina la restituzione della relativa tassa ove
versata ovevro il non addebito della medesima.
Si rimettono gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige per l’assunzione
dei più opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore RUSSIAN Alessandro (F.C.
Bolzano Bozen 1996) e del dirigente TONETTI Claudio (A.C. Mezzocorona) per i fatti loro ascrivibili
come meglio descritti in narrativa.
Copia della presente delibera andrà inoltrata all’Ufficio Indagini per le deliberazioni che riterrà opportuno
adottare.
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