COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 55 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 10/3/2004 CASTELVECCHIO SUBEQUO – TIRINO BUSSI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 55 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 10/3/2004 CASTELVECCHIO SUBEQUO - TIRINO BUSSI il Giudice Sportivo - visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Castelvecchio Subequo con il quale richiede che venga ripetuta la gara in epigrafe per "errore tecnico arbitrale", in quanto nel corso della stessa la squadra si sarebbe venuta a trovare, comunque, con sette calciatori te nuti presenti le espulsioni dei calciatori Padovani Nazzareno, Pizzoc chia Arturo e Frittella Roberto e l'abbandono del campo per infortunio del calciatore Giangiordano Manuel; - viste le controdeduzioni addotte dalla Società Tirino Bussi; - visti il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, fonte pri maria di prova, dai quali si rileva che dopo l'espulsione dei suddetti calciatori e l'abbandono del terreno di gioco di altro calciatore per avvenuto infortunio, la squadra del Castelvecchio Subequo si era venu ta a trovare effettivamente con n° 7 calciatori in campo,ma che succes sivamente altro calciatore aveva abbandonato il campo per infortunio per cui la squadra si era venuta a trovare con 6 calciatori; - rilevata la manifesta volontà da parte dell'allenatore della squadra di non effettuare altra sostituzione oltre alla prima effettuata, pur disponendo, come detto di altro calciatore in panchina, così come emerge dal rapporto arbitrale; - considerato altresì la insussistenza del presunto "errore tecnico ar bitrale" e la corretta decisione adottata dall'arbitro di sospendere la gara al 38° del 2° tempo ai sensi dell'Art. 73 N.O.I.F. per essersi accorto che prendeva parte al gioco un numero di calciatori inferiore al minimo previsto da parte della Società Castelvecchio Subequo; - ritenuto di dover confermare, pertanto, il risultato della gara come acquisito in campo; DELIBERA - di respingere l'appello e di confermare il risultato in campo e cioè Castelvecchio Subequo - Tirino Bussi 1 a 5; - di incamerare la tassa di reclamo.
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