COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 55 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 10/3/2004 CASTELVECCHIO SUBEQUO – TIRINO BUSSI
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 55 del 25/03/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARA DEL 10/3/2004 CASTELVECCHIO SUBEQUO - TIRINO BUSSI
il Giudice Sportivo
- visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Castelvecchio
Subequo con il quale richiede che venga ripetuta la gara in epigrafe
per "errore tecnico arbitrale", in quanto nel corso della stessa la
squadra si sarebbe venuta a trovare, comunque, con sette calciatori te
nuti presenti le espulsioni dei calciatori Padovani Nazzareno, Pizzoc
chia Arturo e Frittella Roberto e l'abbandono del campo per infortunio
del calciatore Giangiordano Manuel;
- viste le controdeduzioni addotte dalla Società Tirino Bussi;
- visti il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, fonte pri
maria di prova, dai quali si rileva che dopo l'espulsione dei suddetti
calciatori e l'abbandono del terreno di gioco di altro calciatore per
avvenuto infortunio, la squadra del Castelvecchio Subequo si era venu
ta a trovare effettivamente con n° 7 calciatori in campo,ma che succes
sivamente altro calciatore aveva abbandonato il campo per infortunio
per cui la squadra si era venuta a trovare con 6 calciatori;
- rilevata la manifesta volontà da parte dell'allenatore della squadra
di non effettuare altra sostituzione oltre alla prima effettuata, pur
disponendo, come detto di altro calciatore in panchina, così come
emerge dal rapporto arbitrale;
- considerato altresì la insussistenza del presunto "errore tecnico ar
bitrale" e la corretta decisione adottata dall'arbitro di sospendere
la gara al 38° del 2° tempo ai sensi dell'Art. 73 N.O.I.F. per essersi
accorto che prendeva parte al gioco un numero di calciatori inferiore
al minimo previsto da parte della Società Castelvecchio Subequo;
- ritenuto di dover confermare, pertanto, il risultato della gara come
acquisito in campo;
DELIBERA
- di respingere l'appello e di confermare il risultato in campo e cioè
Castelvecchio Subequo - Tirino Bussi 1 a 5;
- di incamerare la tassa di reclamo.