COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MOTEODORISIO AVVERSO LE DECISIONE DEL G.S. IN ORDINE ALLA GARA AMATORI 88 MONTEODORISIO / AGIP TINARI DEL 21/2/04 E CONTESTUALE RICHIESTA DI PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA AGIP TINARI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ALBERTO DONATO (C.U. N.21 DEL 19/2/04 E 22 DEL 26/2/04 – COM. LOCALE VASTO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 57 del 01/04/2004
- pubbl. su www.figcabruzzo.it
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ MOTEODORISIO AVVERSO LE DECISIONE DEL G.S. IN ORDINE ALLA GARA AMATORI 88 MONTEODORISIO / AGIP TINARI DEL 21/2/04 E CONTESTUALE RICHIESTA DI PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELLA AGIP TINARI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE D’ALBERTO DONATO (C.U. N.21 DEL 19/2/04 E 22 DEL 26/2/04 – COM. LOCALE VASTO)
Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 3/3/04, la soc.Monteodorisio ha impugnato la decisione del G.S. del comitato locale di Vasto con la quale è stato respinto il preannuncio di reclamo avanzato in riferimento alla gara di cui in epigrafe in quanto proposto oltre i termini.
Ha dedotto l’appellante che la decisione del primo Giudice deve ritenersi illegittima in quanto il preannuncio di reclamo era stato comunicato verbalmente in data 23/2/04 mentre era seguito prennuncio scritto in data 24/2/04 e, comunque, la posizione irregolare del calciatore della Agip Tinari che si intendeva denunciare doveva essere rilevata d’ufficio a norma degli art.12 comma 5 sub a) e 24 comam 8 e 9 sub a) e, pertanto, doveva essere inflitta la perdita della gara in danno di quest’ultima società o, quanto meno, doveva essere disposta la ripetizione della gara stessa.
Osserva la Commissione che, a norma dell’art.42 CGS, i reclami avverso la posizione dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara devono essere proposti, nel termine di gg.7 dalla disputa della gara stessa, alla Commissione Disciplinare
Nel caso di specie, quindi, il reclamo avverso la posizione del calciatore D’Alberto Donato, che secondo la soc.Monteodorisio non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo, andava proposto a questa Commissione entro il 7° giorno dalla disputa della gara ovvero, per il principio delle conservazione degli atti, poteva essere proposto anche al G.S. ma con un atto che avesse i requisiti di forma e di sostanza del reclamo alla Commissione. Dal momento che tutti gli atti rimessi nel termine di gg.7 dalla soc.Monteodorisio agli organi di G.S. non hanno tali requisiti di forma e di sostanza, deve essere dichiarata l’intempestività dell’appello spedito in data 3/3/04 dalla stessa società.
Va, peraltro, rilevato che, anche a voler ritenere l’originario reclamo qualificabile come “ricorso avverso la regolarità dello svolgimento delle gare” (v. art. 42, comma primo, CGS), lo stesso doveva essere preannunciato al G.S. con le modalità di cui all’art.34 entro le ore 24 del giorno successivo a quello della disputa della gara.
Poiché tale obbligo non è stato rispettato, dalla soc.Monteodorisio, la quale si è limitata “verbalmente” a preannunciare il reclamo in data 23/2/04, deve concludersi che anche sotto questo aspetto l’appello deve essere rigettato.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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