COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. COLLECORVINO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE DEL TESSERATO DE MARTINIS OTTAVIO SINO AL 30.04.2004, SQUALIFICA DEL CALCIATORE TRAVERSA VINCENZO PER TRE GIORNATE, AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. COLLECORVINO – 96 PENNE DISPUTATA IL 29.02.2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIR E (C.U. N°48 DEL 4.03.2004 DEL COM REG. ABR.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 57 del 01/04/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. COLLECORVINO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE DEL TESSERATO DE MARTINIS OTTAVIO SINO AL 30.04.2004, SQUALIFICA DEL CALCIATORE TRAVERSA VINCENZO PER TRE GIORNATE, AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. COLLECORVINO – 96 PENNE DISPUTATA IL 29.02.2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIR E (C.U. N°48 DEL 4.03.2004 DEL COM REG. ABR.) Con appello proposto nei termini, la A.S. COLLECORVINO ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S., per aver: il direttore di gara dovuto sospendere la gara al 48° del secondo tempo a seguito di una rissa scatenatasi tra le due squadre in campo e protrattasi per più di cinque minuti, nonostante si fosse adoperato invano per riportare la calma, anche con l’aiuto dei capitani delle due compagini; il tesserato DE MARTINIS OTTAVIO, allenatore della squadra, preso per la maglia un calciatore della Soc. 96 PENNE e, una volta scaraventatolo a terra, colpito con schiaffi sulla nuca e sulla schiena; chiedendo la conferma del risultato di 3 a 1 acquisito in campo in proprio favore o, in via subordinata, la ripetizione della gara, l’annullamento della inibizione inflitta al DE MARTINIS OTTAVIO e della squalifica inflitta al calciatore Traversa e la revoca della sanzione dell’ammenda. Ha dedotto l’appellante che, quanto alla sospensione della gara, non si sono verificate quelle precise e circoscritte condizioni oggettive (quali risse, atti intimidatori, offensivi, minacciosi e violenti posti nei confronti del direttore di gara, intemperanze da parte dei tifosi nel corso della gara) tali da giustificare un provvedimento di sospensione da parte del Direttore di gara, il quale, nell’occasione, non avrebbe posto in essere i tentativi necessari per ripristinare l’ordine. Ha dedotto l’appellante, inoltre, che nell’occasione dei fatti che poi hanno condotto alla sospensione della gara, l’arbitro avrebbe individuato e sanzionato con la espulsione i responsabili dell’unico episodio increscioso verificatosi. Quanto alla inibizione inflitta all’allenatore DE MARTINIS OTTAVIO, ha dedotto la eccessività e la sproporzione della stessa in relazione al reale e documentato svolgimento dei fatti, atteso che l’allenatore avrebbe agito d’istinto ed al solo scopo di allontanare i due calciatori che in quel momento stavano azzuffandosi (PANICO del 96 PENNE e TRAVERSA della A.S. COLLECORVINO) e che lo schiaffo al calciatore avversario sarebbe stato portato senza violenza. Infine, per ciò che attiene alla squalifica inflitta al proprio calciatore TRAVERSA VINCENZO, ha dedotto l’appellante la eccessività della sanzione irrogata a quest’ultimo il quale si sarebbe limitato a difendersi dall’aggressione del calciatore avversario. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato che la rissa sarebbe scoppiata tra due calciatori delle due squadre (PANICO e TRAVERSA) prima in mezzo al campo e poi nei pressi dello spogliatoio, da cui originava una non meglio precisata “animata discussione” tra i tesserati delle due società, protrattasi per più di cinque minuti senza che l’intervento dello stesso direttore di gara e dei rispettivi capitani riuscisse a riportare la calma in campo; ha altresì confermato gli originari riferimenti circa il comportamento nell’occasione tenuto dall’allenatore della soc. appellante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Osserva la Commissione Disciplinare che la decisione dl G.S. non può essere condivisa quanto alla sanzione della perdita della gara in danno di entrambe le società in considerazione del reale accadimento dei fatti cosi come emergono dagli atti di gara redatti dall’arbitro. Dal rapporto di gara e dal successivo supplemento è dato rilevare che durante una fase di gioco è scoppiata una “rissa” che ha visto coinvolti solo due calciatori avversari e, successivamente, l’allenatore della soc. appellante, tutti sanzionati con l’allontanamento dal terreno di giuoco da parte del direttore di gara, tant’è che la “rissa” tra i due calciatori risulta essere proseguita dinanzi agli spogliatoi (cfr. supplemento di rapporto). Da tale episodio è originata una animata discussione tra i giocatori ed i dirigenti delle due squadre, che si protraeva nonostante l’intervento dei due capitani di riportare la calma. L’art. 64.2 N.O.I.F. stabilisce che “è nei poteri dell’arbitro astenersi di far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, del guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Orbene, i fatti così come risultanti dagli atti di gara non possono giustificare l’adozione di un provvedimento eccezionale, quale quello della sospensione della gara. In sintesi, non costituendo le situazioni descritte (animata discussione) atti pregiudizievoli alla incolumità fisica del direttore di gara, degli assistenti o dei calciatori, emerge che l’arbitro ha omesso di adottare tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l’ordine, quali ad esempio: una volta convocati i capitani delle squadre, come effettivamente risulta aver fatto, avvisarli, con fermezza, che il provvedimento di sospensione della gara sarebbe stato adottato qualora le “intemperanze”, che nell’ipotesi che ci riguarda risultano essere limitate ad una animata discussione, fossero proseguite; ammonire ed espellere anche più giocatori fino al numero legale per continuare a giocare; allontanamento dal campo dei dirigenti; attendere un congruo lasso di tempo (e non solo cinque minuti, considerato che rimanevano da giocare solo due minuti del tempo di recupero) nel tentativo di riportare la calma; chiedere, se del caso, l’intervento della Forza pubblica. Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per riportare l’ordine per proseguire la gara, dagli atti non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, tale da giustificare l’adottato provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale). In conseguenza, deve essere disposta la ripetizione della gara, né può essere accolta la richiesta della soc. appellante di omologazione del risultato conseguito sul campo (3 a 1 a favore della A.S. COLLECORVINO) atteso che dal rapporto arbitrale risulta che la gara è stata sospesa (48° del secondo tempo) quando ancora rimanevano da giocare altri due minuti, seppur del tempo di recupero (indicato in minuti cinque). Sono da confermare, invece, i provvedimenti adottati dal G.S. a carico dei tesserati DE MARTINIS e TRAVERSA, in virtù del fatto che il primo dalla panchina è entrato in campo per colpire con più schiaffi, seppur non portati con violenza, un calciatore avversario, fatto, questo, dal quale è scaturita la animata discussione tra tutti i componenti delle due squadre e, il secondo, per aver reagito con pari violenza (e non essersi solo difeso come invece rappresentato dall’appellante) all’aggressione di un calciatore dell’altra compagine. Da ultimo, è da confermare perché congrua la sanzione dell’ammenda a carico dell’appellante irrogata dal G.S., atteso che quest’ultima ha concorso con propri tesserati, in pari misura con tesserati della squadra avversaria, al verificarsi degli accadimenti Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara A.S. COLLECORVINO – 96 PENNE. Conferma, nel resto, gli impugnati provvedimenti adottati nei confronti dei tesserati DE MARTINIS OTTAVIO e TRAVERSA VINCENZO, nonché a carico della società appellante relativamente all’ammenda di euro 200,00. Dispone la restituzione della relativa tassa di appello.
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