COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/04/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CIVITAQUANA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI INFLIGGERE LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELL’APPELLANTE CON IL RISULTATO DI 0 – 3, IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITAQUANA – VERLENGIA CALCIO DISPUTATA IL 28.3.2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N° 57 DELL’1/4/2004).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 58 del 8/04/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CIVITAQUANA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI INFLIGGERE LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA IN DANNO DELL’APPELLANTE CON IL RISULTATO DI 0 - 3, IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITAQUANA – VERLENGIA CALCIO DISPUTATA IL 28.3.2004 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N° 57 DELL’1/4/2004). Con reclamo ritualmente proposto in data 2.4.2004, la società A.S. Civitaquana ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo la ripetizione della gara per errore tecnico del direttore di gara. Ha dedotto l’appellante la circostanza della illogicità e contraddittorietà della motivazione addotta dal G.S., laddove, dopo aver ritenuto non sussistenti le condizioni oggettive giustificative del provvedimento di sospensione della gara adottato dal direttore di gara in relazione agli accadimenti verificatisi sul campo di gioco, tuttavia ha ritenuto di irrogare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il miglior risultato di 0-3 a carico della appellante “…in considerazione che la Società Verlengia Calcio al momento della sospensione della gara vinceva con il risultato di due reti ad una, per cui sarebbe penalizzante per quest’ultima la ripetizione della gara…”. In estrema sintesi, assume l’appellante che il G.S., una volta accertato che il direttore di gara ha commesso errore tecnico (quale quello di aver decretato la sospensione della gara, pur non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 64.2 N.O.I.F.) avrebbe dovuto adottare il provvedimento consequenziale di disporre la ripetizione della gara e non quello della perdita della stessa, indipendentemente dal risultato dell’incontro al momento della sospensione. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e, come tale, merita accoglimento. Con il suo provvedimento, il G.S. ha ritenuto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società reclamante, sol perché l’erroneo provvedimento di sospensione della partita adottato dal direttore di gara sarebbe stato penalizzante per la società avversaria che in quella fase della partita, quando ancora rimanevano da giocare pochissimi minuti, trovavasi in vantaggio per due ad uno. La motivazione addotta dal G.S. non può essere condivisa. Una volta acclarato l’errore commesso dal direttore di gara nel decretare la sospensione della partita (in effetti, come giustamente rilevato dallo stesso G.S., nel caso di specie non ricorrevano i presupposti oggettivi di cui all’art. 64.2 N.O.I.F. perché l’arbitro adottasse il provvedimento – atto estremo ed eccezionale – di sospensione) il G.S. ne doveva disporre la ripetizione, risultando ininfluente sia la circostanza che al momento della sospensione della gara rimanevano da disputare ancora pochissimi minuti (due del tempo di recupero) sia quella del risultato conseguito sul campo e degli effetti penalizzanti ai danni della squadra che al momento della sospensione era in vantaggio. In conseguenza, l’accoglimento del reclamo proposto determina l’adozione del provvedimento di ripetizione della gara. Quanto al Dirigente della Soc. A.S. CIVITAQUANA, Sig. Trabucco Giovanni, inibito dal G.S. fino al 31.03.2005 per la acclarata sua responsabilità nella causazione degli accadimenti che hanno determinato il direttore di gara a decretare la sospensione della gara, ritiene necessario questa Commissione provvedere alla trasmissione degli atti al G.S. perché provveda all’adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dello stesso, atteso che il detto Dirigente risultava già inibito fino al 31.12.2006, come da provvedimento pubblicato sul C. U. n° 45 del 20.3.2003 e confermato da questo Giudice con delibera pubblicata sul C.U. n° 55 del 17.4.2003. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara A.S. CIVITAQUANA – VERLENGIA CALCIO. Dispone la restituzione della tassa versata. Dispone, infine, di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo per le determinazioni di competenza nei confronti del Dirigente della appellante società, sig. Trabucco Giovanni. Dispone, altresì, trasmettersi copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ed alla C.A.F. ai sensi della normativa sopra richiamata.
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