COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 43 del 06/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Scalapavia Camp. 3^Cat. / Gir. C Gara del 28/03/2004 tra Villanova/Scalapavia (C.U. n.30 del Comitato di Pavia datato 01/04/2004)
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 43 del 06/05/2003 - pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Scalapavia Camp. 3^Cat. / Gir. C
Gara del 28/03/2004 tra Villanova/Scalapavia
(C.U. n.30 del Comitato di Pavia datato 01/04/2004)
La società SCALAPAVIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BIANCHI FELICE sino al 29/11/2004, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta e negando che il calciatore avesse avuto un atteggiamento minaccioso verso l’arbitro e di averlo spinto fino a farlo indietreggiare.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del G.S., provvedeva a sentire il direttore di gara, il quale ha chiarito che il calciatore sanzionato pur avendo tenuto un comportamento irriguardoso non aveva messo in atto atteggiamenti minacciosi nei suoi confronti, né lo aveva spinto. Alla luce di tale chiarimento la sanzione inflitta appare sin troppo eccessiva e quindi va ridotta.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore BIANCHI FELICE a tutto il 30/09/2004
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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