COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°81 del 15/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PAMAR CIVITANOVA MARCHE avverso decisioni merito gara ASD Pamar Civitanova Marche – Nuova Casette 2001, del 14.3.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 17.3.2004 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°81 del 15/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PAMAR CIVITANOVA MARCHE avverso decisioni merito gara ASD Pamar Civitanova Marche – Nuova Casette 2001, del 14.3.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 17.3.2004 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Pamar Civitanova Marche la sanzione sportiva della perdita, per 0 a 6, della suindicata gara, avendo rilevato che la stessa “non si è svolta in quanto alle ore 15,30 era in programma sullo stesso campo una competizione di basket, per cui l’arbitro, dopo aver proceduto alla identificazione delle due squadre, prendeva atto della impossibilità di far disputare la gara, stante la responsabilità oggettiva da parte della società Pamar.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pamar Civitanova Marche chiedendo, in accoglimento del proposto gravame, il recupero della gara in esame per difetto di responsabilità, anche oggettiva, della Società in ordine alla mancata disputa della stessa. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute. 1.1. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevato che l’art. 15, 1° comma, lett. c) delle N.O.I.F. impone alle società, per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C., di disporre di un campo di giuoco, sul quale devono essere disputate tutte le gare interne, con relativa facoltà di utilizzazione senza limiti, restrizioni o condizionamenti di terzi estranei all’Ordinamento Federale; - ritenuto che ove detta facoltà di utilizzazione del campo di giuoco venga meno e ne consegua l’impossibilità di effettuare la gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante sottrattasi alla garanzia offerta al momento dell’affiliazione; - ritenuto che la indisponibilità del campo di gioco contestata all’odierna reclamante debba essere ad essa addebitata, in quanto non risultano agli atti accadimenti di eventi impeditivi determinati da forza maggiore, che potrebbero escluderne la responsabilità. 2. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pamar Civitanova Marche ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it