COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°83 del 22/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO REALGNANO F.C. avverso sanzioni merito gara Eurocesanense – Realgnano F.C., del 27.3.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 39 del 31.3.2004 del Comitato Provinciale di Pesaro.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°83 del 22/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO REALGNANO F.C. avverso sanzioni merito gara Eurocesanense – Realgnano F.C., del 27.3.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 39 del 31.3.2004 del Comitato Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Giorgini Giacomo, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2005 perché “entrato subdolamente in campo, (poiche' non previsto in distinta) minacciava il direttore di gara colpendolo alla nuca con una manata. Veniva bloccato e riconosciuto con l'ausilio di un tutore dell'ordine”.
Lo stesso Giudicante comminava la sanzione della squalifica per tre giornate di gara ciascuno ai calciatori Passeri Gilberto e Severini Alessandro, tesserati per la reclamante, entrambi “per condotta minacciosa nei confronti dell'arbitro, a fine gara”.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la società Realgnano F.C. contestando la ricostruzione dei fatti come risultante dagli atti ufficiali e fornendo una propria versione degli stessi, a sostegno della quale avanzava richiesta istruttoria di prova testimoniale del calciatore sanzionato.
A dire dell’odierna reclamante il Giorgini, al termine dell’incontro in esame, non essendo nella lista di gara, chiese ed ottenne dai dirigenti locali, di poter raggiungere i propri compagni di squadra negli spogliatoi. Una volta all’interno del recinto di gioco si rivolse all’arbitro chiedendogli spiegazioni sul suo operato e poiché non ricevette risposta alcuna, lo colpì con una mano a mò di “buffetto” sulla nuca perché si volgesse verso di lui, con un gesto del tutto non violento e privo di qualsiasi volontà di far male. Lo stesso tesserato, a richiesta, fornì all’arbitro le proprie generalità.
Secondo la stessa reclamante i calciatori Severini e Passeri, nella concitazione creatasi davanti agli spogliatoi, si adoperarono esclusivamente per riportare la calma ed il loro coinvolgimento potrebbe essere stato frutto di un errore di persona da parte del direttore di gara.
La medesima Società concludeva chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati ovvero, in subordine, la riduzione delle squalifiche comminate ai propri tesserati, ritenute illegittime, ingiuste, non suffragate da alcun elemento probatorio ed in ogni caso non commisurate alla gravità dei fatti.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Giorgini, al termine della gara in esame, aperto un cancello ed entrato nello spazio antistante gli spogliatoi, lo raggiunse con una manata alla nuca, allungandogli la mano e spingendo, senza provocargli dolore.
Lo stesso direttore di gara ha riferito che il Passeri ed il Severini, avvicinatiglisi con leggere spinte portate con il petto, lo minacciarono di farlo smettere di arbitrare tramite l’intervento dell’Autorità Federale.
1.1. LA COMMISSIONE
- visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
- ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa par la diversa versione fornita dalle parti nè per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante;
- rilevato che, alla luce delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, il comportamento del Giorgini è stato parzialmente ridimensionato nella sua obiettiva gravità, con riferimento ai suoi contenuti di violenza;
- ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate per il Passeri ed il Severini, sulla base dei criteri retributivi costantemente seguiti da questa Commissione.
2. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Realgnano F.C., per l’effetto riducendo al 31 dicembre 2004 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giorgini Giacomo, riducendo altresì a due giornate di gara ciascuno le squalifiche comminate ai calciatori Passeri Gilberto e Severini Alessandro.
Dispone restituirsi la tassa versata.
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