COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°83 del 22/04/2004 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACCADEMIA CALCIO MONTEFANO avverso sanzioni merito gara Accademia Calcio Montefano – Atletico Ancona, del 20.3.2004 – Campionato di Terza Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 38 del 24.3.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°83 del 22/04/2004 - pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ACCADEMIA CALCIO MONTEFANO avverso sanzioni merito gara Accademia Calcio Montefano – Atletico Ancona, del 20.3.2004 – Campionato di Terza Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 38 del 24.3.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Villani Pasquale, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 24 marzo 2009 perché “espulso per somma di ammonizione all’atto del provvedimento prima insultava l’arbitro ed immediatamente gli sferrava due pugni; il primo veniva schivato, il secondo, parzialmente schivato, lo colpiva alla gola. Il pronto intervento dei suoi compagni evitava che il Villani colpisse nuovamente il direttore di gara; reiterava in tale atteggiamento violento sia quando veniva allontanato a forza sia dopo la gara.” Lo stesso Giudicante infliggeva alla società Accademia Calcio Montefano la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per aver un gruppo di tifosi, muniti di megafono ed aste di legno, per tutto l’arco della gara gravemente insultato e minacciato i giocatori della squadra avversaria, facendo uso di frasi di discriminazione razziale e territoriale. Verso la parte finale della gara gi insulti e le minacce avevano per bersaglio anche il direttore di gara; per le intemperanze messe in atto da un facinoroso si è reso necessario l’intervento della forza pubblica la quale, infine, ha provveduto a scortare l’arbitro fuori dal campo per un breve tratto di strada”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la società Accademia Calcio Montefano negando ogni addebito e contestando la veridicità del referto arbitrale. A dire della reclamante, tra il pubblico vi era un sostenitore, munito di megafono, che apostrofava, con toni folcloristici, i calciatori di entrambe le squadre, il quale effettivamente impugnò un’asta di legno solo dopo però che il direttore di gara cominciò, a sua volta, a rispondergli in maniera non certo amichevole, come peraltro lo stesso faceva anche nei confronti dei giocatori in campo. La medesima reclamante faceva rilevare l’obiettiva difficoltà dei propri dirigenti di intervenire sul pubblico essendo l’accesso al campo libero e gratuito e lo spazio adiacente al terreno di gioco adibito a parcheggio pubblico e privato. Quanto al comportamento ascritto al calciatore Villani, la reclamante ammetteva che lo stesso reagì verbalmente alla decisione arbitrale, ma escludeva decisamente che questi colpì il direttore di gara: in realtà si limitò a spintonarlo per un paio di volte, per poi, subito calmato da compagni ed avversari, allontanarsi dal terreno di gioco esclusivamente borbottando. L’odierna reclamante concludeva chiedendo l’annullamento totale delle sanzioni disciplinari impugnate ovvero, in subordine, una loro congrua riduzione. Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Villani, alla notifica del provvedimento di espulsione, tentò di colpirlo con un primo pugno, prontamente evitato, mentre con un secondo lo raggiunse alla gola; non ebbe conseguenze dato che il colpo stesso non fu portato con particolare forza. Al termine della gara lo stesso calciatore lo attese avanti all’ingresso degli spogliatoi per insultarlo e minacciarlo. Lo stesso direttore di gara ha riferito di essere stato insultato pesantemente per tutto il corso della gara da un sostenitore con un megafono, il quale, al termine dell’incontro, stazionava davanti agli spogliatoi, ma al di fuori del recinto e che per questo chiamò la forza pubblica presente che lo scortò all’uscita. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti, non suffragata da riscontri obiettivi; - rilevato che i fatti, come risultanti dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni del Giudice di gara, non lasciano dubbi circa la loro gravità e le conseguenti responsabilità del Villani e della Società in ordine al comportamento dei propri sostenitori; - ritenuto che la sanzione inflitta alla Società dal primo Giudice appare congrua ed adeguata alla gravità degli addebiti, mentre si possa addivenire alla invocata riduzione della sanzione inflitta al calciatore Villani, tenuto conto dell’assenza di qualsiasi conseguenza patita dal direttore di gara in esito al gesto subito e dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione; - letto l’art. 9 del Codice di giustizia sportiva. 1. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società Accademia Calcio Montefano, per l’effetto riducendo al 30 settembre 2006 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pasquale Villani, confermando nel resto l’impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa versata.
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