COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 49 del 6 Maggio 2004 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società CAMERANESE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. n. 47 del 22.4.2004 relativa alla gara CAMERANESE-AMA BRENTA CEVA del 22.4.2004

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 49 del 6 Maggio 2004 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società CAMERANESE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. n. 47 del 22.4.2004 relativa alla gara CAMERANESE-AMA BRENTA CEVA del 22.4.2004 Con il reclamo in oggetto la CAMERANESE si duole della decisione del Giudice Sportivo che ha assegnato gara persa alla Società CAMERANESE con il seguente risultato “CAMERANESE - AMA BRENTA CEVA 0-3” e che ha squalificato il giocatore RIVADO DIEGO fino al 31.12.2004. La decisione del Giudice Sportivo si fonda su quanto riportato dal direttore di gara nel rapporto di gara e nel supplemento del rapporto stesso, allegato al rapporto arbitrale, e in particolare sul fatto che dopo l’espulsione del giocatore Rivado questi si avvicinava “al direttore di gara offendendolo e mettendogli una mano sul viso spingendola verso l’alto, dato che un dito era finito dentro una narice, questo movimento provocava all’arbitro un forte dolore ed un momento di stordimento. L’arbitro attendeva più di cinque minuti ma il dolore non cessava e altresì non riusciva a respirare regolarmente. Ovviamente il trauma fisico subito non consentiva all’arbitro di portare a termine l’incontro e ne decretava la sospensione definitiva”, fatti che convincevano il Giudice Sportivo ad adottare il provvedimento qui impugnato ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della responsabilità oggettiva della società. I ricorrenti, pur riconoscendo e confermando il fatto addebitato al Rivado nelle modalità esposte dal direttore di gara, contestano l’entità della sanzione inflitta al giocatore stesso e, soprattutto, si dolgono del riconoscimento della fondatezza della decisione del direttore di gara di sospendere la gara stessa con le conseguenti statuizioni oggi impugnate. Nel ricorso infatti la decisione del direttore di gara viene censurata sulla base delle seguenti argomentazioni: Innanzitutto i ricorrenti sottolineano che l’episodio ascritto al Rivado sia l’unico ad aver turbato il clima di una gara che si e’ svolta con assoluta normalità, precisando che il direttore di gara stesso nel suo supplemento di rapporto abbia precisato che la situazione disciplinare di gara dopo tale episodio fosse tornata nella assoluta normalità. Contestano quindi il fatto che il direttore di gara dopo solo cinque minuti di interruzione abbia deciso di sospendere la gara senza peraltro accettare le offerte di assistenza medica pur offerte dai sanitari presenti. Contestano quindi il fatto che un dito infilato in una narice – in mancanze di sintomi di immediata evidenza in effetti non descritte dall’arbitro, quali ad esempio un sanguinamento immediato – sia compatibile con un evento lesivo di grande importanza; sottolineando che il claudicare ed il senso di stordimento siano difficilmente riconducibili a tale episodio ovvero lamentando che tale episodio sia stato sufficientemente valutato dal direttore di gara che, peraltro, avrebbe rifiutato cure nell’immediato e non vi abbia fatto ricorso anche in seguito. Il ricorso e’ in parte fondato e merita accoglimento nel senso di seguito descritto. Non vi sono innanzitutto ragioni per procedere ad una rivisitazione della squalifica inflitta al giocatore RIVADO Diego, il quale si è reso responsabile del grave gesto lesivo nei confronti del direttore di gara e pertanto e’ stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo. La squalifica inflitta al RIVADO Diego fino al 31.12.2004 deve pertanto essere confermata. Questa Commissione Disciplinare non ritiene invece di aderire alle argomentazioni poste a fondamento della decisione del Giudice Sportivo di assegnazione della gara persa alla CAMERANESE. La gara e’ stata sospesa al 38 del secondo tempo. Il direttore di gara spiega nel supplemento di rapporto che la decisione di sospendere la gara sia intervenuta a seguito dell’aggressione fisica subita dal Rivado, spiegando che il dito infilato nella narice e la spinta data dal basso verso l’alto abbia provocato una difficoltà di deambulazione ed una difficoltà a respirare normalmente. Ritiene questa C.D. che le motivazioni poste a fondamento della decisione del direttore di gara per la sospensione della gara non siano sufficienti a decretarne la sospensione. In verità, molto più tranquillante sarebbe stato tale giudizio qualora fosse stato assistito da un referto medico che spesso giustamente gli arbitri hanno la cura di allegare ai supplementi dei rapporti di gara. Ora, il fatto che il direttore di gara abbia atteso – come da lui stesso riconosciuto – solo 5 minuti prima di decretare la sospensione della gara; ed il fatto che non abbia ritenuto necessario ricorrere alle cure dei sanitari presenti; che non abbia ritenuto opportuno attendere un tempo ragionevolmente lungo per valutare la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la prosecuzione della gara (che era ormai giunta al termine); ne’, dopo l’abbandono del terreno di gioco, abbia ritenuto opportuno munirsi di un referto medico, fanno propendere per una assoluta mancanza di prova certa in ordine ai presupposti per addivenire alla sospensione della gara stessa, che ha sicuramente delle implicazioni importanti sulla regolarità di un intero campionato (che in questa sede e’ inutile ricordare). I fatti avvenuti dopo tale decisione non sono rilevanti in questa sede, poiché successivi alla decisione del direttore di gara di sospendere la gara. P.Q.M. la C.D. delibera di accogliere il reclamo in oggetto nella parte in cui si chiede la ripetizione della gara e dispone la ripetizione della stessa. Conferma invece la decisione di squalificare il giocatore RIVADO Diego fino al 31.12.2004. Per il parziale accoglimento nulla dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it