COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 49 del 6 Maggio 2004 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società CASTELLAZZO GARIBALDI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato provinciale di Alessandria n. 34 del 15/04/2004 in ordine alla squalifica fino al 31/12/2004 inflitta a RICAGNI AGOSTINO in occasione della gara RIVALTA CALCIO – CASTELLAZZO GARIBALDI disputata in data 4/4/2004

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N° N° 49 del 6 Maggio 2004 2003- pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società CASTELLAZZO GARIBALDI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato provinciale di Alessandria n. 34 del 15/04/2004 in ordine alla squalifica fino al 31/12/2004 inflitta a RICAGNI AGOSTINO in occasione della gara RIVALTA CALCIO - CASTELLAZZO GARIBALDI disputata in data 4/4/2004 In seguito alla pubblicazione del Comunicato provinciale indicato in oggetto, la Federazione Calcio CASTELLAZZO GARIBALDI proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere la riduzione della squalifica fino al 31/12/2004, inflitta al proprio tesserato RICAGNI Agostino, a causa del comportamento violento tenuto nei confronti dell’arbitro nel corso della gara indicata in oggetto. Dalla lettura dell’allegato al referto arbitrale emerge che in occasione della seconda rete siglata dal RIVALTA CALCIO, tutti i giocatori del CASTELLAZZO GARIBALDI, ad eccezione del portiere, circondavano il direttore di gara, iniziando a spingerlo e protestare violentemente nei suoi confronti per avere convalidato la segnatura, profferendo insulti e minacce e colpendolo con spallate e una ginocchiata alla coscia che gli provocava dolore. La Società ricorrente evidenzia che la causa delle proteste e dell’aggressione all’arbitro non è da ricondurre alla convalida della rete, bensì alla irragionevole sospensione della gara da parte del medesimo in seguito ad un fallo di gioco, che avrebbe surriscaldato gli animi dei giocatori di entrambe le squadre inducendoli a circondarlo e protestare nei suoi confronti. Inoltre, la Società ricorrente asserisce che a colpire il direttore di gara con la ginocchiata non sia stato il RICAGNI Agostino. Tutto ciò premesso, pur essendo il RICAGNI meritevole della squalifica in conseguenza del suo comportamento nei confronti del direttore di gara, ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta sia eccessiva, stante il contesto in cui la condotta del medesimo è stata posta in essere. Nel proprio referto, infatti, l’arbitro si limita ad affermare che il colpo più duro gli veniva inflitto dal n° 4 del CASTELLAZZO, con una ginocchiata alla coscia destra che gli procurava dolore. Nulla si dice in merito alla volontarietà del colpo o al comportamento particolarmente aggressivo del suddetto giocatore. Tale succinta descrizione dell’episodio, considerata la contemporanea presenza di più giocatori intorno all’arbitro, non consente di escludere che il colpo alla coscia inferto al medesimo dal RICAGNI possa essere stato meramente accidentale perché, ad esempio, provocato dalla contemporanea spinta di un compagno di squadra. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato provinciale di Alessandria n° 34 del 15/04/04, delibera di ridurre la squalifica inflitta al Sig. RICAGNI Agostino fino al 30/09/2004. In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non è stata versata dal ricorrente.
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