COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 8/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara MELISSANO – SALIGNANO del 28/ 3/ 2004

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 8/04/2003 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara MELISSANO - SALIGNANO del 28/ 3/ 2004 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo,la A.S. SALIGNANO proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto; deduceva la reclamante che i calciatori del SALIGNANO, usciti dallo spogliatoio per ispezionare il terreno di giuoco, erano stati aggrediti da alcuni sconosciuti tra i quali, avevano riconosciuto un tesserato della squadra locale, che aveva preso parte alla partita di andata; in particolare, il calciatore ALTOMONTE Antonio era stato colpito con un pugno ed una ginocchiata al volto, che gli avevano causato una violenta emoragia, che ne aveva provocato il ricovero presso il presidio ospedaliero di Gallipoli; i tesserati del SALIGNANO, rifugiatisi nello spogliatoio per tutelare la propria incolumità fisica, in attesa dell'arbitro, avevano provveduto a chiamare le forze dell'ordine, che erano giunte al campo sportivo dopo alcuni minuti; nel frattempo, era arrivato al campo l'arbitro designato per la partita, il quale, non avendo assistito personalmente all'aggressione, non aveva potuto far altro che prendere atto dell'accaduto; il Dirigente accompagnatore del SALIGNANO, Sig. PETRACCA Geremia, aveva provveduto a denunciare all'arbitro i fatti acaduti prima del suo arrivo e a formulare espressa riserva di reclamo; in conseguenza di quanto successo la società SALIGNANO non aveva potuto schierare in campo, oltre al Sig. ALTOMONTE Antonio, alcuni altri componenti della formazione titolare, i quali, temendo per la propria incolumità fisica avevano abbandonato il campo sportivo; la società, allo scopo di evitare una squalifica, aveva deciso di disputare ugualmente la partita, ma i giocatori scesi in campo avevano giocato in un clima caratterizzato dalla assoluta mancanza di serenità. Tanto dedotto chiedeva l'adozione a carico della società A.S. MELISSANO, della punizione sportiva della perdita della gara, oltre che di ogni altro provvedimento disciplinare previsto. Tanto esposto, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue: le deduzioni formulate dalla reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali, con particolare riferimento al referto di gara ed al supplemento reso dall'arbitro in data 6/4/2004. Infatti dall'esame dei citati atti si evince che la presunta aggressione subita dal tesserato del SALIGNANO sarebbe avvenuta prima dell'arrivo del Direttore di Gara il quale, pertanto, non ha potuto assistere personalmente all'evento denunciato, limitandosi a prendere atto di quanto dichiarato dai dirigenti del SALIGNANO e a verificare le condizioni fisiche del suddetto calciatore. Nè và trascurato che, secondo quanto riferito dal direttore di gara, la partita si é svolta in condizioni di assoluta regolarita. In virtù delle considerazioni esposte, il proposto reclamo deve essere rigettato, con la conseguente conferma del risultato conseguito sul campo. Tanto premesso D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dalla societa A.S. SALIGNANO addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore della società A.S. MELISSANO.
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