COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 8/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara TORCHIAROLO – LATIANO del 4/ 4/ 2004

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 8/04/2003 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara TORCHIAROLO - LATIANO del 4/ 4/ 2004 Esaminati gli ati ufficiali; rilevato che al 28° minuto del II^ tempo, in seguito all'espulsione del calciatore del TORCHIAROLO Melli Giuseppe,avvenuta per comportamento irriguardoso nei confronti dell'Arbitro, quest'ultimo veniva accerchiato dai calciatori della medesima Società, tra i quali il Sig. SIMONE Pierfrancesco (già espulso per comportamento irriguardoso) e lo stesso Sig. MELLI Giuseppe, il quale tentava di colpire l'arbitro con un pugno, senza riuscirvi grazie all'intervento del capitano e del Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; successivamente entrava sul terreno di giuoco l'assistente di parte del TORCHIAROLO Sig. LONGO Gianfranco,dirgente, il quale tentava reiteratamente di colpire il Direttore di gara con la bandierina, senza riuscirvi grazie all'intervento di due carabinieri, i quali provvedevano ad allontanarlo; l'arbitro, resosi conto del venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie a proseguire l'incontro, al 30° minuto del II^ tempo sospendeva definitivamente la partita, dirigendosi negli spogliatoi scortato dalla forza dell'ordine; il Dirigente della Società TORCHIAROLO Sig. MICCOLI Corrado, componente del Servizio d'Ordine Sostitutivo, seguiva l'arbitro fino agli spogliatoi tenendo comportamento minaccioso; Tanto rilevato D E L I B E R A 1) di comminare al calciatore SIMONE Pierfrancesco della Società TORCHIAROLO la squalifica per TRE gare effettive; 2) di comminare al calciatore MELLI Giuseppe della Società TORCHIAROLO la squalifica per CINQUE giornate effettive; 3) di comminare al Sig. LONGO Gianfranco Dirigente della Società TORCHIAROLO la sanzione della inibizione sino al 8.4.2005; 4) di comminare al Sig. MICCOLI Corrado, Dirigente della Società TORCHIAROLO la sanzione della inibizione sino al 8.5.2004; 5) di infliggere alla Società TORCHIAROLO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della Società LATIANO.
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