COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 8/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare Gara: A. C. SAN MARZANO – U. S. VILLA CASTELLI del 21 marzo 2004 (Reclamo dell’A. C. San Marzano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 e per le squalifiche inflitte ai calciatori (4 gare) BIZZARRO COSIMO, CHISENA DAVIDE, QUARANTA ANGELO e TODARO GIUSEPPE di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 37 in data 25 marzo 2004 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 8/04/2003 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare Gara: A. C. SAN MARZANO – U. S. VILLA CASTELLI del 21 marzo 2004 (Reclamo dell’A. C. San Marzano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 200,00 e per le squalifiche inflitte ai calciatori (4 gare) BIZZARRO COSIMO, CHISENA DAVIDE, QUARANTA ANGELO e TODARO GIUSEPPE di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 37 in data 25 marzo 2004 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che nel reclamo proposto a questa Commissione Disciplinare è contenuta la richiesta di annullare la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Bizzarro Cosimo (capitano), in applicazione dell’ art. 2 comma 2 CGS, che prevede che “il calciatore che funge da capitano è responsabile degli atti a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati”; Ritenuto, pertanto, che la suddetta segnalazione debba essere stralciata dal reclamo e demandata all’esame del Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza; Che le squalifiche inflitte agli altri calciatori possono essere ridimensionate, in quanto l’arbitro non è stato colpito dal lancio dei sassolini, mentre si conferma l’ammenda di euro 200,00 per il lancio ,da parte del pubblico, di una pietra di piccole dimensioni che ha colpito l’arbitro ad una spalla ,senza procurare danni fisici; P.Q.M. D E L I B E R A Trasmettere al Giudice Sportivo la dichiarazione della Società contenuta nel reclamo diretto alla Commissione Disciplinare, relativa alla squalifica inflitta al capitano Bizzarro Cosimo, per gli eventuali provvedimenti disciplinari; Ridurre la squalifica ai calciatori Chisena Davide,Quaranta Angelo e Todaro Giuseppe a tre giornate effettive di gara; Confermare l’ammenda di euro 200,00; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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