COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare Gara: C.R. ADELFIA – A.S.NUOVA VALENZANO del 4 aprile 2004 (Reclamo della Società C.R. Adelfia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara ,dell’allenatore ,sig. CARINGELLA DOMENICO(inibito fino al 30 giugno 2004)e del calciatore CARINGELLA GIOVANNI(squalificato fino al 30 marzo 2009),di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 34 in data 8 aprile 2004 del Comitato Provinciale di Bari)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/04/2003 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare Gara: C.R. ADELFIA – A.S.NUOVA VALENZANO del 4 aprile 2004 (Reclamo della Società C.R. Adelfia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara ,dell’allenatore ,sig. CARINGELLA DOMENICO(inibito fino al 30 giugno 2004)e del calciatore CARINGELLA GIOVANNI(squalificato fino al 30 marzo 2009),di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 34 in data 8 aprile 2004 del Comitato Provinciale di Bari) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Considerato preliminarmente che , per quanto concerne la punizione sportive della perdita della gara, il reclamo è improponibile, perché non risulta trasmessa copia dei motivi del reclamo alla controparte con lettera raccomandata ai sensi dell’ art 42 comma 6 CGS; Ritenuto che la squalifica inflitta al calciatore Caringella Giovanni può essere ridimensionata, in relazione ai fatti occorsi, confermando l’inibizione inflitta all’allenatore Caringella Domenico; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo concernente la punizione sportiva della perdita della gara; Ridurre la squalifica inflitta al calciatore Caringella Giovanni fino al 31 dicembre 2007,confermando nel resto l’impugnata decisione; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo
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