COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente della S.S. ARBUS per aver consentiti di svolgere l’attività di allenatore della 1° squadra ad un tecnico tesserato con un’altra società.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente della S.S. ARBUS per aver consentiti di svolgere l’attività di allenatore della 1° squadra ad un tecnico tesserato con un’altra società. Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale della Sardegna ha deferito a questa Commissione la società S.S. Arbus srl per violazione dell’art. 1 C.G.S., per aver avallato il comportamento antiregolamentare di due allenatori, il primo dei quali, regolarmente tesserato, avrebbe delegato il secondo, tesserato con un'altra società, ad allenare la prima squadra. Al deferimento veniva allegata una copia del provvedimento con il quale il Comitato Esecutivo del settore Tecnico della F.I.G.C., dopo aver accertato il fondamento e la veridicità dei fatti addebitati, aveva squalificato sino al 31 marzo 2004 entrambi gli allenatori. L’addebito veniva contestato alla società il cui presidente dott. Fosci, sentito nella seduta odierna, ha negato di aver mai avallato il comportamento dei due allenatori, precisando che l’allenatore tesserato con l’altra società si era limitato a svolgere privatamente qualche allenamento di qualcuno dei giocatori suoi amici, senza alcun incarico formale da parte della società. La Commissione Disciplinare rileva, preliminarmente, che non può in alcun modo entrare nel merito dei fatti addebitati, il cui accertamento è già stato effettuato dall’Organo a ciò preposto, con la logica conseguenza che la decisione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico costituisce un sicuro presupposto del deferimento. Dal definitivo accertamento dei fatti consegue la determinazione del comportamento non regolamentare della S.S. Arbus che, quanto meno colposamente, ha violato le norme federali e deve essere considerata responsabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del C.G.S.. Per questi motivi la Commissione Dispone di Irrogare alla S.S. Arbus la sanzione dell’ammenda di € 400.
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