COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Pol. Palmadula da parte del Presidente del C.R.Sardegna – L.N.D.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 29 gennaio 2004 - pubbl. su www.figc-sardegna.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Pol. Palmadula da parte del Presidente del C.R.Sardegna – L.N.D. Con nota del 17.12.2003, ritualmente comunicata alla parte interessata, il Presidente del CRS-LND deferiva a questa Commissione la società Palmadula per essersi resa corresponsabile di comportamento antiregolamentare per aver tesserato, per la stagione 2002/2003, come allenatore della prima squadra il Sig. Ginatempo Vincenzo, senza che abbia svolto le mansioni per cui era tesserato, le quali erano state invece svolte da altra persona non abilitata, contravvenendo così al disposto di cui all’art. 1 del C.G.S.. La Commissione contestava formalmente l’addebito alla società interessata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4° del C.G.S.. La predetta Società ha fatto pervenire nei termini una memoria scritta a difesa, nella quale sostiene che a suo tempo, convocata nella persona dei suoi dirigenti nell’ambito dell’indagine del competente Ufficio della F.I.G.C., promossa su richiesta del Settore Tecnico, attivata dall’A.I.A.C., già ebbe a rigettare gli addebiti mossi, motivandone l’insussistenza. La Commissione, rilevato che al termine del procedimento attuato nei suoi confronti, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico inflisse al sig. Ginatempo Vincenzo la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2003, ritiene che risulti per conseguenza accertata la responsabilità della società Palmadula in ordine all’addebito ad essa contestato, in esecuzione del provvedimento deliberato dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C.. Preso pertanto atto che la società Palmadula ebbe a contravvenire al disposto di cui all’art.1 del C.G.S., la Commissione DELIBERA di infliggere alla sunnominata Pol. Palmadula l’ammenda di Euro 200,00.
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