COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 14/04/2003 – pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società Ten.Titì Consiglio Terrasini per violazione dell’art. 1 e 25 C.G.S. (Girata di assegno bancario insoluto) – Proc. n. 350/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 48 del 14/04/2003 - pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società Ten.Titì Consiglio Terrasini per violazione dell’art. 1 e 25 C.G.S. (Girata di assegno bancario insoluto) – Proc. n. 350/A Il Presidente del Comitato Regionale Sicilia avvalendosi del disposto di cui all’art. 25 nn. 4 e 6 del C.G.S. ha deferito innanzi a questa Commissione il caso della Società indicata in epigrafe, che ha rimesso girata di assegno bancario rimasto insoluto e protestato. Ha controdedotto la Società deferita, sostenendo di avere già incaricato il proprio legale per il recupero del credito portato all’assegno in girata, non effettuando tuttavia il pagamento richiesto entro il termine perentorio assegnato. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e rilevato che la Società deferita non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto, a nulla rilevando le eventuali iniziative tese al recupero del credito che non possono riguardare il giratario; Ritenuto perciò fondato il deferimento e avuto riguardo alla rilevante entità dell’importo dell’assegno di che trattasi; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Ten.Titì Consiglio Terrasini la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500 (millecinquecento).
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