COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29/04/2004 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SIG. TRAFICANTE ANDREA, DEL PRESIDENTE DELLA S.S. SULMONA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1. C.G.S. E DELL’ART. 2, COMMA 3, C.G.S. (DEFERIMENTO DEL 15/3/04 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC –LND)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29/04/2004 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL SIG. TRAFICANTE ANDREA, DEL PRESIDENTE DELLA S.S. SULMONA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1. C.G.S. E DELL’ART. 2, COMMA 3, C.G.S. (DEFERIMENTO DEL 15/3/04 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO DELLA FIGC –LND) A seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della FIGC-LND è stata contestata al Sig .Andrea Traficante ed al Presidente della S.S.Sulmona la violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S., per aver il calciatore preso parte a dieci gare del campionato di eccellenza, pur non essendo tesserato della società. Alla S.S.Sulmona, con lo stesso atto, è stata contestata la violazione dell’art.2, comma 3, C.G.S., per responsabilità oggettiva e/o presunta nella violazione ascritta ai propri tesserati. Il Sig. Giovanni Di Girolamo, Presidente della società, ha fattto pervenire deduzioni a difesa con le quali eccepisce, in primis, la violazione del principio del ne bis in idem, essendosi questa commissione già pronunciata su medesimi fatti; nel merito ha sostenuto l’involontarietà del comportamento dei soggetti deferiti, chiedendo il proscioglimento. In sede di comparizione personale dinanzi al Collegio tali istanze sono state integralmente ribadite. Osserva la Commissione Disciplinare che l’eccezione relativa all’ipotesi del doppio giudicato non può essere accolta. Vero è, infatti, che questo Collegio ha già adottato una decisione in ordine al deferimento della S.S. Sulmona e del Traficante, ai quali era stata addebitata, per i medesimi fatti, la violazione dell’art, 42, comma 7; deve essere rilevato, però, che nella circostanza il deferimento è stato dichiarato inammissibile e, dunque l’organo giudicante non è entrato nel merito della questione. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’esame degli addebiti contestati non potrebbe mai costituire una violazione del principio del ne bis in idem. Va poi affermato che le giustificazioni addotte dal Sig. Di Girolamo, pur comprensibili, possono assumere rilevanza solo relativamente all’entità della sanzione da comminare, non potendo esse cancellare la responsabilità dei soggetti deferiti che sussiste anche nell’ipotesi colposa e non solo, dunque, in presenza di dolo. Più grave, in particolare appare la posizione del calciatore, il quale doveva essere a conoscenza di non essere tesserato con la società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di squalificare il calciatore Andrea Traficante fino al 31/10/04; di inibire il Sig. Giovanni Di Girolamo fino al 31/7/04; di infliggere alla S.S.Sulmona l’ammenda di euro 500,00. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni alla società ed ai tesserati.
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