COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°40 del 28/04/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.AURORA avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 del 14.4.2004 gara LANGHIRANESE – AURORA del 24.3.2004
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N°40 del 28/04/2004
- pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.AURORA
avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 del 14.4.2004
gara LANGHIRANESE – AURORA del 24.3.2004
L’U.S.AURORA ricorre avverso il provvedimento sopra indicato riproponendo le motivazioni già formulate in primo grado
e, cioè, che nella gara sopra indicata l’A.S.LANGHIRANESE “presentava in campo dal primo minuto un calciatore con
la maglia numero 13. In distinta tale numero risultava essere assegnato a Caggiari Alberto, che non ha preso parte alla
gara, mentre in campo era schierato con il n.13 Lucchi Roberto che in distinta risultava inserito, invece, con il numero
7”. “Nella delibera il G.S. valuta come vizio del tutto irrilevante l’omissione di variare la numerazione in distinta quando
sia certa la corrispondenza fra l’atleta impegnato e quello indicato in lista. Invero la ricorrente U.S.AURORA ritiene che
l’inadempienza abbia costituito palese violazione al regolare svolgimento della gara ai sensi dell’art.61 comma 3) delle
N.O.I.F.. Infatti le variazioni all’elenco devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla
copia di spettanza dell’altra società. Tale adempimento non è stato esercitato dall’A.S.LANGHRANESE che ne aveva
l’obbligo né tantomeno ha provveduto il direttore di gara a far regolarizzare la distinta. L’arbitro, invece, ha avallato a
voce, comunicandolo a suo dire anche all’allenatore dell’U.S.AURORA sig.Mezzadri Giovanni l’inversione del numero di
maglia (dal n.7 al n.13)”. Richiamandosi alle norme regolamentari aggiunge che “sarebbe stato sufficiente rettificare un
numero 7 con un numero 13 e un numero 13 con un numero 00 per non destare lamentele nella squadra avversaria.
Appare non giustificata, pertanto, la decisione del G.S. di
attribuire molta importanza alla scelta soggettiva dell’arbitro di comunicare a voce una variazione al potenziale agonistico
di una squadra, peraltro a persona non avente titolo, e meno a quanto espressamente previsto dalle norme
regolamentari”, che prevedono, fra l’altro, “ la figura del dirigente accompagnatore ufficiale e/o del capitano della squadra
e, giammai dell’allenatore, il quale non può rappresentare la società di appartenenza”. Lamenta, inoltre, che “nella
delibera del G.S. non si fa cenno alla richiesta di chiarimenti avanzata alla fine del I° tempo dal Dirigente
Accompagnatore Ufficiale, a testimonianza del fatto che la Società era all’oscuro del pasticcio dello scambio delle
maglie”. Chiede che venga inflitta all’A.S.LANGHIRANESE la punizione sportiva della perdita della gara o, in subordine,
la ripetizione della stessa.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal supplemento di referto rilasciato dall’arbitro si rileva che “il dirigente accompagnatore
Pagani e l’allenatore Melegari dell’A.S.LANGHIRANESE, prima di fare l’appello mi comunicavano che, causa il furto di una
maglia, precisamente la numero 7, Lucchi Roberto, Società LANGHIRANESE, scendeva in campo con la maglia numero 13,
che in distinta figurava con la maglia di Caggiati Alberto, il quale si accomodava in panchina con una maglia senza numero.
Tale comunicazione veniva fatta dal sottoscritto(arbitro), in presenza del dirigente accompagnatore Pagani e dell’allenatore
Melegari all’allenatore della società AURORA Mezzadri Giovanni, il quale acconsentiva pronunciando testuali parole : OK,
non c’è nessun problema. Dichiaro inoltre che tutti i 18 giocatori in distinta delle 2 squadre venivano identificati dal
sottoscritto(arbitro). Al 46° del II° tempo il numero 13 Lucchi Roberto veniva sostituito dal giocatore Caggiati Alberto, il quale
entrava in campo con una maglia senza numero”;
- preso atto che nell’occasione l’Arbitro fu tempestivamente reso edotto dai dirigenti
dell’A.S.LANGHIRANESE dello scambio di maglie che sarebbe avvenuto fra i calc.Lucchi Roberto e Caggiati Alberto, e che
di ciò venne messo al corrente, nel corso del riconoscimento dei calciatori delle due compagini, prima dell’inizio della gara,
l’allenatore dell’U.S.AURORA;
- ritenuto che da parte dell’A.S.LANGHIRANESE, con l’avere schierato in campo, per effetto di esserle
venuta a mancare la maglia n.7, il calc.Lucchi con la maglia n.13 anziché con quella n.7, ancorché non avendo provveduto
alla rettifica della distinta, non vi sia stata né alterazione al potenziale agonistico della squadra né violazione al regolare
svolgimento della gara;
- valutato, inoltre, che se l’art.61 delle N.O.I.F. prevede al comma 2 che la mancata consegna della distinta
giocatori all’altra squadra non costituisce motivo di reclamo, ne deriva che la violazione del successivo comma 3 (che
prescrive che eventuali variazioni devono essere trascritte su iniziativa di chi le apporta sulla copia dell’altra squadra),
costituendo un quantum minoris, non possa modificare il risultato sportivo (cfr.C.A.F. – riunione 4.5.2000
app.G.S.Corsagna),
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’U.S.AURORA, confermando il risultato acquisito sul campo :
LANGHIRANO 2 – AURORA 1.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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