COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 79 del 15/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. PIGLIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A CARICO DEL MASSAGGIATORE MARINO MARIO, SINO AL 10.5.2004 DELL’ALLENATORE SCARIOLI MARCO, AL 31.12.2004 DEL CALCIATORE NARETTI ANTONIO, AL 30.9.2004 DI ROCCONI LIVIO E DI INIBIZIONE SINO AL 10.5.2004 DEL DIRIGENTE PERUCCA GIOVANNI, NONCHE’ DELL’AMMENDO DI EURO 1.000,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 18.3.2004 (Gara: PIGLIO – VIS VELLETRI del 14.3.2004 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 79 del 15/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. PIGLIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A CARICO DEL MASSAGGIATORE MARINO MARIO, SINO AL 10.5.2004 DELL’ALLENATORE SCARIOLI MARCO, AL 31.12.2004 DEL CALCIATORE NARETTI ANTONIO, AL 30.9.2004 DI ROCCONI LIVIO E DI INIBIZIONE SINO AL 10.5.2004 DEL DIRIGENTE PERUCCA GIOVANNI, NONCHE’ DELL’AMMENDO DI EURO 1.000,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DEL 18.3.2004 (Gara: PIGLIO – VIS VELLETRI del 14.3.2004 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che soltanto alcune delle argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la punizione sportivo di cui in epigrafe, possono essere ritenute assumibili, concorrendo le stesse a focalizzare le rispettive responsabilità; § che non sussistono precisi motivi per poter rivalutare le posizioni del Dirigente PERUCCA, dell’allenatore SCARIOLI e del massaggiatore MARINO, le cui responsabilità sono perfettamente in linea con le punizioni sportive loro comminate , anche in relazione delle successive precisazioni fornite dall’arbitro davanti a questa Commissione; § che, di contro, possono in un certo qual modo rivalutarsi le posizioni dei due calciatori NARETTI e ROCCONI; § che, per quanto attiene il NARETTI, l’arbitro precisa che a seguito di una sua spinta è scivolato, e rialzatosi si è allontanato velocemente evitando qualsiasi tentativo di successive azioni; § che relativamente al ROCCONI, lo stesso lo strattonava ripetutamente per un braccio e non poteva arrecargli altre offese in quanto riusciva a divincolarsi dalla presa; § che, in relazione agli occorsi, sembra più equa una ammenda di minore entità; DELIBERA § di respingere il ricorso per quanto attiene le posizioni del Dirigente PERUCCA GIOVANNI, dell’Allenatore SCARIOLI MARCO, le cui sanzioni sportive vengono confermate; § di accogliere il ricorso, relativamente ai calciatore NARETTI ANTONIO e ROCCONI LIVIO, le cui squalifiche sono rispettivamente ridotte al 30.9.2004 e 30.6.2004, nonché per quanto concerne l’ammenda che viene ridotta a € 750,00. § La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it