COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 82 del 22/4/2004 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AQUINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCAITORE MAZZAROPPI VALERIANO E FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE MESSORE POMPEO GIUSEPPE E LA PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 25.3.2004 (Gara: AQUINO – PENITRO del 21.3.2004 – Camp. II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° CRL 82 del 22/4/2004 - pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AQUINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCAITORE MAZZAROPPI VALERIANO E FINO AL 31.12.2004 A CARICO DEL CALCIATORE MESSORE POMPEO GIUSEPPE E LA PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 25.3.2004 (Gara: AQUINO - PENITRO del 21.3.2004 – Camp. II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § rilevato che dall’istruttoria espletata ed, in particolare, dal supplemento reso dall’arbitro non sono emersi elementi nuovi rispetto a quelli già considerati e congruamente motivati dal Giudice di prime cure; § considerato che la decisione adottata dal Direttore di Gara di ritenere la gara conclusa al 17mo del secondo tempo proseguendola pro-forma appare del tutto aderente alle circostanze verificatesi in campo che ne rendevano assolutamente impossibile la prosecuzione in quanto, in ogni caso, la Società reclamante, se l’arbitro avesse adottato gli inevitabili provvedimenti di espulsione a carico dei calciatori più intemperanti sicuramente riconosciuti, si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore a quello regolamentare; § rilevato infine che le sanzioni disciplinari adottate possono essere solo lievemente ridimensionate considerando come attenuante il collettivo di tensione in cui si trovavano i calciatori della Società AQUINO e che ha ingigantito le proteste messe in atto nei confronti della decisione arbitrale contestata; DELIBERA § di ridurre la squalifica del calciatore MAZZAROPPI VALERIANO da 4 a 3 giornate di gara e quella del calciatore MESSORE POMPEO GIUSEPPE dal 31.12.2004 al 30.9.2004; § di respingere il reclamo per quanto attiene la punizione sportiva della perdita della gara che viene confermata; § La tassa reclamo va restituita.
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